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Caratteristiche dell'autismo, cause, come si può trattare

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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

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PREMESSA

Un'importante alternativa all'INTERDIZIONE civile: la legislazione italiana, dopo un lungo iter durato parecchi anni e legislature, ha preso atto che non si poteva continuare ad adottare norme emanate oltre mezzo secolo fa.

Dopo diversi anni di attese e rinvii, il 22 dicembre 2003, con l'approvazione definitiva anche da parte del Senato, è nata finalmente una nuova figura giuridica per l'assistenza di disabili e anziani: l'amministratore di sostegno, col compito di tutelare gli interessi economici degli assistiti aiutandoli nelle scelte di vita. Infatti la Legge di istituzione dell'amministratore di sostegno inizia col seguente comma:

"La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente."

Ne sono beneficiarie le persone che si trovano nell'impossibilità (anche parziale o temporanea) di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi, a causa di:

La proposta di legge, pochi giorni prima del Natale 2003, è definitivamente approvata dal Parlamento italiano: è quindi Legge dello Stato. Con la sua entrata in vigore, dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si può evitare l'interdizione e l'inabilitazione. Tuttavia, questi due istituti giuridici non vengono abrogati e quindi, in caso di necessità, si possono ancora applicare.

La nuova legge introduce o modifica alcuni articoli del Codice Civile, assicurando una migliore tutela delle persone, con una minor possibile limitazione dei propri diritti. Infatti, con la nuova figura giuridica dell'amministrazione di sostegno, si tende soprattutto al miglioramento della qualità della vita futura e non alla semplice salvaguardia del patrimonio della persona in difficoltà.

Ovviamente la normativa giuridica traccia solo le linee generali, ma vincolanti, entro i quali famiglie ed istituzioni potranno poi muoversi.

Per una migliore comprensione del testo di Legge è indispensabile conoscere l'esatto significato dei termini giuridici, utilizzati dal diritto di famiglia, per i cosiddetti familiari e parenti, vicini e lontani.

Per il "Diritto di famiglia" italiano, sono parenti di una persona, che chiameremo soggetto di riferimento, SOLTANTO le persone che discendono da uno stesso capostipite. Il grado corrisponde al numero di generazioni intercorrenti.

Sono parenti in linea retta quelli che discendono l'uno dall'altro, cioè di padre in figlio (le generazioni precedenti al soggetto di riferimento si chiamano ascendenti, mentre quelle successive si chiamano discendenti).

Invece gli altri parenti che, non avendo un rapporto in linea retta (cioè di padre in figlio) con il soggetto di riferimento, hanno in comune uno stesso ascendente capostipite, vengono definiti parenti in linea collaterale.

Nel grafico esemplificativo:

Ovviamente la misura dei gradi è identica se si conta all'inverso cioè, ad esempio, si parte dal cugino per arrivare al disabile.

Da notare infine che il fratello è, per il Codice Civile, parente di 2° grado in linea collaterale, in quanto occorre salire di un grado verso il comune padre per poi discendere verso il fratello.

Per semplicità, negli esempi si parla sempre al maschile, ma è evidente che vale anche al femminile (fratello/sorella, padre/madre, nonno/nonna, zio/zia), ecc.) purché tali persone discendano da uno stesso capostipite (maschile o femminile che sia); viceversa si parla di AFFINI.

Riepilogo dei principali gradi di parentela
(si ricorda che agli affini si applica
lo stesso grado del relativo coniuge)

Sempre in relazione al disabile (soggetto di riferimento), si definiscono AFFINI le relazioni acquisite mediante matrimonio.

Esempio:

Ovviamente, non rientrano tra gli affini i coniugi ascendenti (padre/madre sono comunque parenti in linea retta di 1° grado, nonno/nonna sono comunque parenti in linea retta di 2° grado, bisnonno/bisnonna sono comunque parenti in linea retta di 3° grado, ecc.), mentre rientrano tra gli affini i coniugi dei discendenti (genero/nuora, ecc.) perché appartenenti ad un altro ramo capostipite.

Il Codice Civile stabilisce che il grado di affinità è identico a quello di parentela del rispettivo coniuge:

Il CONIUGE del soggetto di riferimento (che nell'esempio citato è il disabile) non è parente né affine, quindi non ha neppure un grado. I rapporti tra coniugi, infatti, vengono trattati a parte dal Codice Civile (legge matrimoniale).

Vantaggi economici previsti dalla nuova normativa:

La competenza del provvedimento di nomina è del giudice tutelare. Il decreto rilasciato è immediatamente esecutivo e, soprattutto, sarà motivato e dettagliato secondo il caso personale specifico, stabilendo: durata, limiti, oggetto dell'incarico ed atti che la persona in difficoltà potrà compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Segue il testo completo della Legge, con i rispettivi miei commenti laterali a scomparsa.

Alfredo Bovi (*)

(*) L'autore di questi commenti ha autorizzato la pubblicazione di questa pagina web su Anffas news,
supplemento a "La rosa blu" anno XIII numero 1 maggio 2004.

LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 - Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (GU n. 14 del 19-1-2004)

La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

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La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

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Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

CAPO I. - Dell'amministrazione di sostegno.

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ART. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

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ART. 404-bis. - L'attività dell'amministratore di sostegno è volontaria. Ogni anno il dipartimento di salute mentale di ogni A-USL istituisce un corso di formazione finalizzato a coloro che sono stati nominati amministratori di sostegno o che intendono rendersi disponibili per tale finalità.

Il giudice tutelare verifica che l'amministratore di sostegno nominato partecipi al corso di formazione.

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ART. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

  1. delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

  2. della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

  3. dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

  4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

  5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

  6. della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

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ART. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

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ART. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso.

Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

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ART. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

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ART. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario conserva la capacità da agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

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ART. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

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ART. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

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ART. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

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ART. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

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ALTRE MODIFICHE AL CODICE CIVILE:

CAPO II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale.

«ART. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

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All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

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Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

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All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

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Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

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All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

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L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

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NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«ART. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«ART. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

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L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«ART. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

 

Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«ART. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

  1. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

  2. le complete generalità della persona beneficiaria;

  3. le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

  4. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

 

All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti:
«, amministratore di sostegno».

 

Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

 

Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«ART. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

 

All'articolo 686 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera b), al numero 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

 

All'articolo 689 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera a), numero 8, le parole: «, quando l'interdizione o l'inabilitazione è stata revocata» sono sostituite dalle seguenti: «, quando l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno sono state revocate».

 

All'articolo 3, comma 1, lettera p) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

Al successivo articolo 24, comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) ai provvedimenti di interdizione di inabilitazione e di amministrazione di sostegno quando esse sono state revocate».

Al successivo articolo 25, comma 1, lettera m), sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

 

Al successivo articolo 26, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

 

Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

 

La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Aggiornato al 15 novembre 2013

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