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Caratteristiche dell'autismo, cause, come si può trattare

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L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI

 

Normativa di riferimento

Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) - art. 12 Legge 104/92 -

Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito penale.

Il diritto all'integrazione è garantito anche per l'asilo nido e l'università (art. 12 Legge 104/92).

ISCRIZIONE – cosa fare

Prima di procedere all'iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere:

  1. L'attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/2/94). - Questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato.

  2. La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione – diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno. (art. 3 DPR 24/2/94).

Prima di effettuare l'iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d'Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. – Piano dell'Offerta Formativa).

All'atto dell'iscrizione i genitori debbono:

  1. Presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati (A e B)

  2. Segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia)

IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate
anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola
(art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).

DOPO L'ISCRIZIONE – cosa fare e chi lo fa

GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno. - Viene redatto per la prima volta all'inizio del primo anno di frequenza dal c.d. GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai genitori – (art. 4 DPR 22/4/1994).

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.): è redatto all'inizio di ogni anno scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici.

Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994).

L'Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno disabile. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02).

Assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta dei c.d. assistenti ad personam.

Assistenza di base: comprende l'assistenza nell'accompagnare l'alunno in situazione di handicap dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

Trasporto scolastico: per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio.

ALTRI ASPETTI

Barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96).

Scuole private: le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica (Legge 62/2000).

Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono “dati sensibili” ai sensi dell'art. 22 Legge 675/1996 (ndr: la Legge è stata abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali").

  1. occorre ottenere comunque il consenso dei genitori.

  2. occorre informare per iscritto i genitori dell'uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99)

  3. occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l'accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs 135/99)

Gite scolastiche: l'alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in quanto (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio.

Accordi di programma: costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell'integrazione scolastica.

N.B. tutti gli strumenti, interventi, prestazioni sopra indicati valgono per tutti i tipi di scuola (materna, elementare, media, e superiore). L'integrazione scolastica nella scuola superiore si differenzia sostanzialmente per il differente sistema di valutazione del profitto scolastico.

A cura di LEDHA

 

Aggiornato al 9 giugno 2013

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