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Autismo
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Non ho figli affetti da autismo, tuttavia conoscendo diversi ragazzi della
zona, di cui uno abitante anche nel mio stabile, che hanno comportamenti
"strani", mi piacerebbe avere una semplice chiave di lettura, per "i non
addetti ai lavori", anche per essere orientato nei miei comportamenti verso
di loro. Esiste una simile "tabellina del nove"? Chiedo scusa della domanda!
Innanzitutto non deve chiedere scusa, in quanto è encomiabile il Suo
interessamento, visto che non annovera soggetti affetti da autismo tra i
parenti. La "tabellina del nove", per un primo sospetto della sindrome,
esiste: la cosiddetta CH.A.T., ma è pericoloso il fai-da-te, per cui è
sempre meglio farsi assistere da persone competenti. Un completo articolo
sulla CH.A.T. si trova anche su questo sito.
Ecco la "tabellina": la parte "A" è composta da domande volte ai genitori;
la parte "B" è rivolta agli assistenti sanitari ed ai medici pediatri, cui i
genitori sottopongono il bambino.
Gli autori della CH.A.T. ritengono che l'assenza di questi comportamenti
possa costituire in specifico un chiaro indicatore di autismo e di disordini
correlati.
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CH.A.T. – CHECKLIST FOR AUTISM IN TODDLERS
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Parte A: domande per i
genitori |
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1 |
Al vostro bambino piace essere cullato, fatto
saltellare sulle ginocchia? |
Si |
No |
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2 |
Vostro figlio si interessa agli altri bambini?
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Si |
No |
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3 |
Gli piace arrampicarsi sui mobili e sulle scale?
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Si |
No |
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4 |
Si diverte a fare giochi tipo “nascondino”?
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Si |
No |
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5 |
Ogni tanto gioca a “far finta” di preparare da
mangiare o altro? |
Si |
No |
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6 |
Ogni tanto usa il dito per indicare o chiedere
qualcosa? |
Si |
No |
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7 |
Ogni tanto usa il dito per indicare interesse per
qualcosa? |
Si |
No |
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8 |
È in grado di giocare in modo appropriato con
giocattoli (es. macchinine o mattoncini) oltre che metterli in bocca o
manipolarli o farli cadere? |
Si |
No |
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9 |
Il vostro bambino vi porge ogni tanto oggetti per
farveli vedere? |
Si |
No |
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Parte B: osservazione ed interazione
col bambino |
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1 |
Durante la visita il bambino vi fissa mai negli occhi?
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Si |
No |
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2 |
È possibile ottenere l'attenzione dal bambino,
indicare poi un oggetto interessante, segnarlo col dito o nominarlo con un “Oh,
guarda ...” e osservare che il bambino effettivamente si gira a guardare
ciò che gli è stato indicato? |
Si |
No |
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3 |
È possibile interessare il bambino a un gioco di
finzione, ad esempio preparare qualcosa da bere o mangiare?
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Si |
No |
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4 |
Chiedendogli “Dov'è la luce?” o “Mostrami la
luce”, ripetendo eventualmente la domanda con un altro oggetto
conosciuto (es. l'orsacchiotto), il bambino riesce ad indicare con il dito e
contemporaneamente a guardarvi in faccia? |
Si |
No |
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5 |
Riesce a fare una torre? Con quanti cubi?
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Si |
No |
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Mi piacerebbe mettermi in contatto con altri genitori di bambini affetti da
autismo, come me: è possibile ottenere qualche indirizzo di vostri Soci, per
un reciproco scambio di esperienze ed opinioni?
La nostra associazione tutela la privacy dei propri
Soci non distribuendo alcun elenco, totale o parziale. Inoltre questo stesso
sito non ha previsto alcun spazio per la corrispondenza tra Soci o comunque
tra genitori di soggetti affetti da autismo, poiché si ritiene che solo la
loro attiva partecipazione ad una vita associativa possa costituire
sodalizio per affrontare insieme le varie problematiche
(si veda, ad esempio, la pagina web
"Cronistoria"
di ANGSA Lombardia onlus). L'associazione inoltre garantisce la corretta informazione,
in linea con le più aggiornate ricerche scientifiche. Altre forme
interlocutorie potrebbero rivelarsi sterili chiacchiere.
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ALTRE DOMANDE
poste da genitori ed operatori al 7° Congresso
Internazionale Autism-Europe Lisboa 2003 (selezione a cura di Autism-Europe
- rivista LINK n° 39 del gennaio 2004) -
Vorrei la vostra opinione sui vari metodi: TEACCH, ABA, CF, SPELL, CAA,
ecc., non avendo trovato gran ché nel vostro sito.
La domanda, sia pure nella sua forma che sintetizza
molti quesiti simili sinora pervenutici, è posta male, in quanto tali
acronimi si riferiscono ad elementi non comparabili; non sono tutti metodi:
ad esempio, TEACCH consiste in un "programma", si potrebbe anche definire
"approccio": negli USA, dove è nato, è addirittura una "organizzazione di
servizi su base statale" (per maggiori chiarimenti vedasi il documento "Approccio TEACCH". Quindi non è un "metodo" né un "trattamento", anche se
molti Autori di testi lo dichiarano tale.
Non mi sembra quindi che si debba parlare privilegiando
quella o quell'altra sigla, ma di affermare con chiarezza che non esistono
metodi efficaci per l'Autismo, anche se qualche genitore ha potuto trarre
personale esperienze positiva nell'applicazione. Trattasi pur sempre di
risultati su singoli casi. Un progresso duraturo nel tempo è ottenibile
mediante la vera riabilitazione che ha come obiettivo finale il
raggiungimento dell'indipendenza nella vita adulta.
Lascio quindi ad altri le disquisizioni sulle "teorie" e "linee di
pensiero". Personalmente, come genitore, non credo nell'efficacia
propagandata da altri "miei pari", anche se non dubito della loro sincerità.
Punto invece ad una ricerca che, mediante seri protocolli, porti verso la
giusta strada al fine di proteggere i soggetti e le loro famiglie.
Del resto,
American Psychological Association, American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry, American Speech - Language - Hearing Association, American
Association on Mental Retardation e
Association for Behavior Analysis si sono già espresse, in termini fin troppo chiari, su
questo argomento.
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Campagna "Pagare il giusto" promossa da LEDHA
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Perché le persone con disabilità chiedono oggi di
Pagare il giusto? Cosa c’è di “sbagliato” nella situazione attuale? Perché i
familiari delle persone con disabilità ritengono ingiuste le richieste di
molti Comuni che chiedono “sempre più soldi per l’accesso ai servizi
essenziali”? Perché LEDHA chiede semplicemente ai Comuni di rispettare le
leggi esistenti?
Il problema riguarda le richieste che i Comuni
fanno ai cittadini in tema di “partecipazione alla spesa dei servizi”. In altre
parole si tratta dei contributi che la amministrazioni comunali chiedono ai
cittadini che utilizzano servizi di carattere sociale, come ad esempio gli asili
nido, le mense scolastiche, il trasporto ecc. Soldi che dovrebbero essere
richiesti non per tenere in equilibrio i bilanci comunali ma per fare in modo
che le risorse vadano a vantaggio di chi si trova in situazione di maggiore
difficoltà.
Per quanto riguarda le persone con disabilità si
tratta soprattutto dei contributi richiesti a chi usufruisce essenzialmente dei:
-
servizi di assistenza domiciliare,
-
servizi cosiddetti semiresidenziali, cioè quelli
svolgono le loro attività di giorno quali i CDD (Centri Diurni Disabili), i CSE
(Centri Socio Educativi) e gli SFA (Servizi di Formazione all’Autonomia)
-
servizi residenziali, ovvero quelle strutture di
carattere comunitario dove le persone con disabilità possono abitare e vivere,
al di fuori della propria famigli di origine, quali le RSD (Residenze Sanitario
assistenziali per Disabili), le CSS (Comunità Socio Sanitarie), CSA (Comunità
Socio Assistenziali) come altre di carattere sociale (Microcomunità,
appartamenti protetti, Residenze integrate,…).
-
Cosa succede quando
una persona con disabilità richiede di accedere ad uno di questi ser vizi?
Una volta verificato che il servizio corrisponda alle caratteristiche della
persona e la disponibilità di posti, l’Amministrazione Comunale definisce quanti
soldi debbano essere versati appunto come “partecipazione alla spesa dei
servizi” e qui nascono spesso dei problemi.
Alcuni esempi
Sara
è una ragazza con disabilità: ha poco più che 20 anni e vive con la mamma, che
ha un reddito di 500 euro al mese. Il suo comune le chiede 375 euro al mese per
frequentare il Servizio Formativo all’Autonomia.
Carlo ha poco più di 40 anni: è un uomo con grave disabilità intellettiva che
fino a poco tempo fa viveva con i genitori che sono scomparsi da poco. I parenti
hanno identificato con il supporto dei servizi comunali una Comunità alloggio
dove si pensa possa vivere con soddisfazione. Al momento dell’inserimento viene
stabilita una quota di partecipazione alla spesa che viene indirizzata e fatta
sottoscrivere dai fratelli, in base ai loro redditi.
Maria ha 60 anni, e una grave disabilità che non le ha impedito di vivere per
lungo tempo da sola. Ora la situazione si è aggravata e ha bisogno di assistenza
continuativa. A causa dell’età non può più rivolgersi ai servizi per le persone
con disabilità. Va quindi a vivere in una Residenza per anziani. Visto che ha un
piccolo patrimonio personale il comune di residenza le impone di entrare
privatamente, pagando per intero la retta. Si farà carico delle sue necessità
solo quando sarà nullatenente.
In
genere ogni amministrazione ha regole proprie, definite in un regolamento, che
stabilisce criteri oggettivi per stabilire le richieste in base ovviamente dal
grado di ricchezza della persona coinvolta: dal 1998 tutti i Comuni dovrebbero
utilizzare come strumento di valutazione l’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente). Un mezzo che misura la ricchezza del nucleo familiare
prendendo in considerazione sia i redditi che il patrimonio (conti correnti,
titoli, case, ecc). L’ISEE stabilisce un valore ed ogni Comune deve definire con
proprio regolamento le fasce ISEE grazie alle quali stabilire l’entità del
contributo.
Il
primo dato che emerge dalle segnalazioni delle persone con disabilità è che
ancora oggi in Lombardia vi sono Comuni che non utilizzano l’ISEE come strumento
di valutazione adottando altri criteri.
Un
successivo decreto nel 2000 ha poi stabilito che per l’accesso ai servizi
sociosanitari per le persone con grave disabilità si dovesse fare riferimento al
solo ISEE individuale, cioè che non dovessero essere conteggiati i redditi ed i
patrimoni dei familiari.
-
Perché la legge accorda questo che può apparire come un “privilegio” alle
persone con disabilità?
Nessun privilegio ma la semplice constatazione che la situazione di vita dei
nuclei familiari delle persone con disabilità sia particolare, rispetto al resto
della popolazione.
Ancora oggi la dipendenza connessa alla situazione di grave disabilità si
indirizza e si svolge all’interno della propria famiglia, Non si tratta solo di
un fattore morale o di una dipendenza psicologica ma di un fatto oggettivo con
conseguenze rilevanti sulla vita materiale delle famiglia. Le persone con grave
disabilità quasi sempre non lavorano e non producono reddito. Inoltre visto che
il peso assistenziale ricade sulle spalle delle famiglie queste sono costrette a
scelte radicali e permanenti quali ad esempio la rinuncia di uno dei due
genitori (in genere la madre) alla professione o alla carriera. Bisogna anche
tenere conto che le condizioni di “ordinaria discriminazione” vissute dalle
persone con disabilità fanno lievitare i costi ordinari connessi all’educazione
di un figlio (trasporti, istruzione, tempo libero e sport) e si prolungano ben
oltre la maggiore età fino a durare sostanzialmente per gran parte dell’arco
dell’esistenza dei genitori.
La
legge che prevede che non debbano essere considerati i redditi ed i patrimoni
dei familiari ha solo preso atto che questi si sono già fatti carico - e
continueranno a farlo - di gran parte delle spese assistenziali connesse alla
situazione di disabilità. In altre parole è sbagliato chiedere altri soldi ai
familiari delle persone con disabilità perché questi hanno “già dato” e
continueranno a farlo per tutta la loro vita.
Per
questo motivo le persone con disabilità, i loro familiari e le persone che
condividono il loro impegno quotidiano vivono con crescente insofferenza e
indignazione l’atteggiamento di molti operatori e in alcuni casi di funzionari
pubblici che ritengono – spesso con arroganza - che “queste famiglie debbano
mettersi in testa di pagare” non solo per l’infondatezza dell’affermazione ma
per la lontananza e in fondo l’indifferenza che essa esprime verso una
condizione di vita – ancora oggi – difficile ed impegnativa.
La
situazione in Lombardia è molto varia e complessa e dipende – come già accennato
– dalle scelte dei singoli comuni. E’ impossibile oggi offrire una fotografia
dettagliata delle scelte spesso molto diverse da loro compiute dai 1546 comuni
che compongono la nostra regione.
Anche questo è considerato un fatto discriminatorio, perché è ingiusto che, a
seconda del Comune di residenza, persone che vivono situazioni di disabilità e
di condizioni economiche equivalenti debbano far fronte a richieste di
contribuzione molto diverse fra di loro.
In questa
frammentazione di interventi in Lombardia troviamo le scelte le più disparate:
-
Un
numero considerevole di comuni utilizza lo strumento ISEE ma non riconosce la
validità del decreto 130/2000 e quindi lo applica all’intero nucleo familiare -
Altre amministrazioni comunali pur applicando l’ISEE conteggiano tra i redditi
anche la pensione di invalidità e l’assegno di accompagnamento.
-
Altre ancora ampliano ad altri soggetti familiari il criterio di partecipazione
alla spesa.
Con
la speranza di porre un freno a questo Far-West delle richieste economiche
nell’ottobre del 2006 la LEDHA ha gia inviato a tutti i Sindaci della Lombardia
un documento – elaborato da un gruppo di lavoro composto da avvocati esperti del
settore - che riassumendo l’iter legislativo sulla materia ricordava a tutti gli
amministratori:
-
l’obbligatorietà per legge dell’utilizzo dello strumento dell’ISEE, con
esplicito riferimento al solo reddito della persona, in caso di situazione di
grave disabilità
-
la
sostanziale irregolarità delle richieste economiche ai familiari non conviventi,
(spesso definiti impropriamente “obbligati per legge”) e del conteggio delle
provvidenze assistenziali tra i redditi della persona.
Una
iniziativa che ha incontrato l’interesse di molte associazioni territoriali che
si sono sentite sostenute nella loro azioni quotidiana di difesa e promozione
dei diritti delle persone con disabilità e ha permesso l’apertura di alcuni
utili momenti di confronto con gli amministratori comunali interessati ad
approfondire la questione.
Nel
frattempo sono arrivate le prime sentenze del Tar della Lombardia a seguito dei
ricorsi presentati da familiari di persone con disabilità e in un due casi
sostenuti dall’ANFFAS di Brescia. In diversi pronunciamenti, sia della sezione
di Milano che di quella di Brescia, i giudici hanno dato ragione alle posizioni
dei familiari che riprendevano gli argomenti elaborati dalle associazioni.
-
Ma perché oggi, ad otto anni di distanza dall’emanazione della legge e
nonostante le iniziative delle associazioni ed i pronunciamenti della
Magistratura il principio del Pagare il giusto non viene ancora applicato da
tutti i Comuni?
Per
lungo tempo molte amministrazioni comunali non hanno ritenuto di essere
obbligate ad applicare il decreto 130/2000 per via della mancata emanazione di
un decreto attuativo previsto dalla legge stessa. Molti giuristi – avallati poi
dalle sentenze del Tar – già da tempo consideravano questa motivazione molto
debole e comunque non sostenibile. Il problema di fondo sembra essere quello
delle risorse economiche aggiuntive che l’applicazione sistematica del principio
del “Pagare il giusto” richiederebbe alle casse comunali. Una preoccupazione
legittima che però a nostro avviso non può continuare a scaricarsi sulle spalle
di famiglie già duramente provate anche dal punto di vista economico e
materiale.
-
Perché oggi LEDHA ripropone la campagna “Pagare il giusto”?
LEDHA oggi, in rappresentanza ed insieme ad un vasto numero di associazioni
territoriali, chiede a gran voce che questo problema venga affrontato e risolto
per tutte le persone con disabilità che vivono in Lombardia.
Una
necessità che il manifesto del “Pagare il giusto” (elaborato in questo caso da
un gruppo di leader associativi) presentato e diffuso in forma di volantino e
locandina, spiega non solo ai sindaci o a chi ricopre incarichi di
responsabilità nelle istituzione ma a tutti i cittadini e le organizzazioni
sociali.
Le
richieste di soldi per accedere ai servizi stanno diventando una delle cause di
povertà di molte famiglie e in alcuni casi la motivazione che spinge a
rinunciare ad utilizzare servizi essenziali per una decorosa qualità della vita.
Essere una persona con grave disabilità o un suo familiare non può più essere la
motivazione per subire situazioni di privazione.
Il
disagio delle persone con disabilità non deve essere più considerato un fatto
privato, in carico alle famiglie e a qualche organizzazione: è una situazione
che riguarda l’insieme della collettività a cui LEDHA chiede oggi di
coinvolgersi.
La
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che l’Italia speriamo
possa ratificare a breve, definisce la disabilità “risultato dell’interazione
tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che
impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di
uguaglianza con gli altri”.
Oggi
le improprie ed illegittime richieste di partecipazione alla spesa dei servizi a
carico delle famiglie delle persone con disabilità sono una di quelle “barriere
ambientali” che concorrono ad impedire la piena affermazione dei diritti umani
delle persone con disabilità.
La
Regione Lombardia ha recentemente approvato una legge che riformerà nei prossimi
mesi e anni il sistema dei servizi sociali e sociosanitari. Tra le varie cose
che la Regione si è impegnata a fare c'è anche la definizione di criteri
generali per regolare il concorso alla spesa. Un compito che la Regione dovrà
assolvere sentendo anche le Associazioni.
Anche in questa
occasione LEDHA ribadirà le sue richieste:
-
che
si faccia sempre riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale
individuale della persona con grave disabilità che frequenti i servizi
socio-sanitari;
-
che
si estenda – per analogia di bisogno e prestazione – il principio del
riferimento al reddito individuale all’insieme dei servizi socio-assistenziali
-
che
nella determinazione dell’ISEE si faccia riferimento ai soli redditi e patrimoni
escludendo ogni altra forma di beneficio economico
-
che
l’applicazione dell’ISEE per la determinazione della partecipazione alla spesa
salvaguardi quote di reddito e patrimoni per garantire la qualità della vita
della persona con disabilità
-
che
si preveda sempre una progressività nella richiesta di partecipazione ed
un’ampia fascia di esenzione.
Pagare il giusto
Campagna a cura di LEDHA
Giugno 2008
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Leggi
-
Sento spesso
parlare di legge 104: dove trovo il testo completo?
Cliccando
qui,
troverai il testo della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate" (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n.
39, Supplemento Ordinario) e successive modificazioni.
-
Dove trovo la legge 328?
Cliccando
qui,
troverai il testo della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge-quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" (Pubblicata in G. U. 13 novembre 2000, n. 265,
Supplemento Ordinario).
-
Come avviene la certificazione
dello stato di persona portatrice di handicap?
L'accertamento dello stato di
persona portatrice di handicap:
-
viene
effettuato da parte "di uno specialista o di uno
psicologo in servizio presso l'Azienda
sanitaria", come previsto dall'art. 2 dell'Atto
di Indirizzo e Coordinamento (DPR 24 febbraio
1994), cercando di avviare anche un
coinvolgimento della famiglia;
-
consiste
nell'individuare il bambino/la bambina a che
presenta difficoltà di autonomia e di relazione;
-
permette
di predisporre la certificazione di base per
usufruire delle provvidenze previste dalle
disposizioni di legge e per supportare il
percorso scolastico sin dalla Scuola
dell'Infanzia attraverso interventi
individualizzati (Diagnosi Funzionale, Profilo
Dinamico Funzionale, Piano Educativo
Individualizzato, Programmazione didattica ed
educativa individualizzata), insegnanti di
sostegno specializzati a carico dello Stato,
eventuale personale per l'assistenza di base, a
carico dello Stato, ed assistenti all'autonomia
ed alla comunicazione, a carico del Comune.
Sulla base della certificazione
l'Unità Multidisciplinare, prevista dall'art. 3 dell'Atto di
Indirizzo (composta dallo specialista della patologia
invalidante, dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della
riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso l'A.S.L.)
redige, ai fini scolastici, la Diagnosi Funzionale, cioè la
"descrizione analitica della compromissione funzionale dello
stato psicofisico dell'alunno handicappato", che contiene
"l'anamnesi familiare, gli aspetti clinici (anamnesi fisiologica
e patologica, diagnosi clinica), gli aspetti psicosociali (area
cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale,
motorioprassica, neuropsicologica, autonomia)".
Il gruppo di lavoro misto
composto dall'Unità Multidisciplinare dell'ASL, dai docenti
curricolari, dal docente di sostegno e dai genitori dell'alunno,
sulla base della Diagnosi Funzionale, redige, "dopo un primo
periodo di inserimento scolastico", il Profilo Dinamico
Funzionale che costituisce "la descrizione delle difficoltà e
dello sviluppo potenziale dell'alunno nei tempi brevi (sei mesi)
e medi (due anni)" (d.P.R. 24.02.1994, art. 4).
I contenuti del Profilo Dinamico
Funzionale devono riguardare "l'asse cognitivo,
affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale,
motorio-prassico, neuropsicologico, l'autonomia,
l'apprendimento".
Il profilo dinamico funzionale:
-
è
soggetto a verifiche in media ogni biennio
("alla fine della seconda elementare, della
quarta elementare, della seconda media, del
biennio e del quarto anno superiore") e al suo
aggiornamento "alla fine della scuola
elementare, media e durante la scuola secondaria
superiore";
-
è
la base per la redazione del Piano Educativo
Individualizzato/Personalizzato, cioè "il
documento nel quale vengono descritti gli
interventi finalizzati alla piena realizzazione
del diritto all'educazione, all'istruzione ed
all'integrazione scolastica" (d.P.R. 24.02.1994,
articolo 5);
-
è
redatto a cura del Gruppo di Lavoro dedicato al
singolo alunno, costituito dagli insegnanti
curricolari, dal docente di sostegno, dai
genitori dell'alunno, dagli operatori impegnati
nel caso concreto per conto dell'ASL e del
Comune, ed ogni altro professionista coinvolto
direttamente;
costituisce un impegno da porsi all'inizio di
ciascun anno scolastico e deve coordinare i
progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, ed integrare
le attività scolastiche ed extrascolastiche ai
fini dell'integrazione. Conseguentemente
Programmazione didattica ed educativa
individualizzata (di competenza dei docenti di
classe e di quello di sostegno), ed il POF sono
organizzati, articolati e sviluppati in modo da
prevedere la costruzione e la realizzazione di
percorsi individualizzati di apprendimento.
-
Potrei avere qualche informazione
pratica sull'amministratore di sostegno (legge 9 gennaio 2004,
n. 6)?
Alla pagina
AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO è possibile trovare un
commento agli articoli di legge. Inoltre è possibile scaricare il file
Guida "Istruzioni per l’uso" della Regione Lombardia
edito da Regione Lombardia (Famiglia
e Solidarietà Sociale), a cura di LEDHA
con la supervisione dell'Associazione Oltre noi...la vita (ediz. dicembre
2008).La guida, dopo
una breve premessa di natura legale, descrive l'iter del procedimento di
richiede la nomina al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministrazione di
sostegno, allegando FAC SIMILE ISTANZA; inoltre riporta gli indirizzi in
Lombardia degli uffici del Giudice Tutelare (presenti in tutte le sedi di
Tribunale). A differenza
degli altri ricorsi, non occorre il patrocinio legale.
In sintesi:
-
Possono ricorrere al Giudice
Tutelare: il beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente
convivente, i parenti entro il 4° grado e affini entro il 2°, il
tutore, il curatore, il Pubblico ministero ed i responsabili dei
servizi sanitari e dei servizi sociali. Chiunque venga a
conoscenza di situazioni di grave pregiudizio può fare anche una
segnalazione al Pubblico Ministero.
-
Nel ricorso è necessario
specificare le residue capacità del beneficiario, ovvero,
quali azioni:
-
è
in grado di svolgere in autonomia (es. gestione
di piccole somme di denaro, indicando la somma
mensile o settimanale);
-
è
in grado di compiere con l'assistenza
dell'Amministratore di Sostegno (es. scelta di
dove trascorrere le vacanze, rapporti con il
datore di lavoro ecc). Per questi atti sarà
necessaria la firma congiunta.
-
non è in grado di compiere, e quindi devono
essere compiute dall'Amministratore di Sostegno
in rappresentanza esclusiva del beneficiario
(es. consenso informato, riscossione pensione
e/o altre entrate, apertura e gestione conto
corrente con l'indicazione del massimale di
prelievo, pagamento delle rette dell'istituto,
affitti, cure mediche, assistenza
infermieristica o di badanti, investimenti di
eventuali risparmi in titoli, gestione di beni
di proprietà del beneficiario come l'affitto di
immobili, rapporti con l'autorità tributaria e
con altri enti pubblici, ecc.)
-
L'Amministratore viene scelto, dove è possibile,
nello stesso ambito familiare dell'assistito. Può essere
nominato Amministratore di Sostegno il coniuge, purché non
separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il
padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, un
parente entro il quarto grado, i rappresentanti legali di un
ente pubblico o di una associazione o fondazione privata (enti
di cui al titolo II° c.c.).
-
Non possono essere nominati Amministratori di
Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno
in cura o in carico il beneficiario.
-
Il decreto è sempre modificabile e integrabile, e
potrà essere adattato all'occorrenza a nuove necessità del
beneficiario. Questo decreto verrà
annotato a margine dell'atto integrale di nascita del
beneficiario.
Per il compimento degli cosiddetti atti di
"straordinaria amministrazione", indicati negli articoli del codice civile n.
372 (investimento di capitali), n. 374 (acquisto di beni diversi dall'ordinaria
amministrazione, gestione e riscossione di capitali, accettazione/rinuncia di
eredità, stipula di contratti di locazione, promozione di giudizi) e n. 375
(vendita di beni, accensione di ipoteche, operare divisioni compromessi e
transazioni) è necessario di volta in volta una specifica autorizzazione del
Giudice Tutelare.
Il Giudice Tutelare
può sostituire l'Amministratore di Sostegno se questi compie atti in violazione
della legge o non osserva quanto prescritto dal decreto. Può anche dichiarare la
cessazione dell'amministrazione perché ne sono venuti meno i presupposti, ad
esempio nel caso in cui il beneficiario abbia riacquistato le proprie autonomie,
o nel caso in cui le condizioni del beneficiario siano tali da determinare
l'avvio del procedimento di interdizione.
-
Ho
figlio di tre anni recentemente riconosciuto affetto da grave
disabilità ai sensi della Legge 104. E' vero che posso fruire di
aspettativa pagata per 2 anni per poter seguire mio figlio? In
caso affermativo, i due anni devono essere consecutivi o possono
essere utilizzati in due momenti diversi.
Si tratta del
congedo straordinario
(aspettativa
retribuita) di cui
all’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, per assistenza familiare in situazione di
disabilità grave. Sono concessi due anni nell'intero arco
di vita lavorativa, frazionabili anche in mesi o giorni NON consecutivi
(intervallati), in relazione alle esigenze. Il periodo di due anni è cumulativo
tra i vari familiari aventi diritto (in ordine di priorità: coniuge convivente,
genitori anche non conviventi, fratelli/sorelle conviventi, figlio convivente),
in modo che per la totalità dei familiari della persona disabile non possano
essere concessi più di due anni.
Sottopongo la
Circolare INPS n° 41 del 16/3/2009
che riepiloga sinteticamente tali disposizioni, mentre è possibile
scaricare la normativa completa
cliccando qui).
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Offerte di lavoro e rapporti di collaborazione
-
E' possibile inviarvi mio curriculum vitae allo scopo di candidarmi per
un'eventuale collaborazione?
Allo stato attuale la nostra Associazione è formata da genitori di soggetti
autistici con la collaborazione di qualche volontario, né prevediamo a
breve di poter assumere personale o allacciare rapporti di collaborazione
retribuiti.
-
Sto preparando la tesi di laurea sull'autismo. Posso scaricare alcuni testi
pubblicati sul vostro sito?
Uno dei principali obiettivi della nostra associazione è quello della
diffusione della corretta informazione, pertanto è possibile scaricare o
attingere al materiale pubblicato. Invitiamo soltanto a menzionare la fonte
di provenienza del documento. Auguri per la Sua attività!
-
Sono una laureanda e sto lavorando in una ricerca sull'autismo. Potrei
mettermi in contatto con i genitori della vostra associazione per sottoporre
loro un questionario?
La nostra associazione non fornisce i recapiti dei propri Soci, che sono
tuttavia liberi di fornire propri dati ed informazioni ad eventuali
richiedenti. L'associazione pertanto potrà inoltrare la Sua richiesta ai
singoli Soci che, se interessati, ritorneranno direttamente a Lei i
questionari compilati. Ciò vale anche nel caso di questionari anonimi.
-
Sono una laureanda in ... presso l'Università di .... Sarei interessata a
svolgere il tirocinio presso la vostra struttura.
La nostra associazione, formata esclusivamente da volontari, al momento non
gestisce in proprio strutture che possano prevedere attività lavorative o
comunque che possano essere affiancate da tirocinanti.
-
Sono laureata in Scienze dell'Educazione e desidero poter lavorare con
bambini autistici e di approfondire le mie conoscenze sul tema. Potevate
indicarmi quali sono le strutture in Milano e provincia che lavorano in
questo campo? Inoltre quali corsi di formazione o specializzazione sono
stati attualmente organizzati sul tema dell'autismo?
Per un elenco dei
Poli
Sperimentali per l'Autismo nel territorio lombardo
e per il calendario di
Corsi
di Formazione e Convegni, rinviamo alla relativa
pagina presente in questo sito.
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Provvidenze economiche
-
A chi rivolgersi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e
altri trattamenti economici?
Dal 1° gennaio 2010,
sono entrate in vigore le nuove norme previste
dall'art. 20 D.L. 1° luglio 2009 n° 78 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del
1° Luglio 2009, convertito con legge n. 102/09). La normativa è stata
sintetizzata alla pagina
IL
NUOVO SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA' CIVILE
di questo sito.
-
Con quali modalità è possibile incassare la pensione ed altre analoghe
provvidenze?
Tutte quelle previste dall'INPS: accredito sul conto corrente postale o
bancario (intestato o cointestato col beneficiario delle provvidenze) o in
contanti, anche tramite delega. Ogni richiesta di variazione di modalità
dovrà essere rivolta all'INPS, mediante apposito modulo messo a disposizione
dall'istituto e dagli sportelli postali e bancari.
-
Quali altre richieste devo indirizzare all'INPS?
Oltre alla già citata domanda di accreditamento della pensione su conto
corrente postale o bancario, le principali richieste da inviare all'INPS
sono:
-
comunicazioni di variazione
di residenza;
-
nomina o sostituzione di
tutore o amministratore di sostegno o delegato per la riscossione;
-
richiesta di riemissione dei
mandati di pagamento arretrati che non sono stati incassati nel tempo
stabilito;
-
denuncia di smarrimento di
libretto e richiesta di duplicato.
-
Quali redditi devo prendere in considerazione per l'ottenimento della
provvidenza economica?
Normalmente, solo i redditi personali che siano soggetti a IRPEF. In casi
particolari, viene fatta esplicitamente menzione dei redditi da considerare
(del solo beneficiario, o in cumulo col coniuge o col nucleo familiare). A
titolo esemplificativo: per l'ottenimento della pensione di invalidità
civile, restano esclusi dal calcolo del reddito l'indennità di
accompagnamento di cui già si fruisce ed i redditi dell'eventuale coniuge.
-
A quanto ammonta l'attuale indennità di accompagnamento?
Cliccando su
TABELLA
potrai rilevare l'aggiornata tabella delle provvidenze economiche.
-
E' vero che, essendo titolare di indennità di accompagnamento, posso
chiedere l'esenzione del pagamento del bollo auto?
Si, a determinate condizioni. I casi variano da Regione a Regione, pertanto
ci limiteremo a citare la normativa valida per la Lombardia. Hanno diritto
all'esenzione:
-
disabili titolari di indennità di
accompagnamento (ai sensi delle Leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988)
-
disabili affetti da handicap grave, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della
Legge n. 104 del 1992
-
disabili sensoriali : non vedenti o
con residuo di vista inferiore a un decimo in entrambi gli occhi e sordomuti
assoluti
-
disabili con ridotta capacità motoria
e adattamento del veicolo alla guida (anche cambio automatico) o al
trasporto, riscontrabile dalla carta di circolazione
-
disabili pluriamputati
-
famigliari intestatari dell'auto che
hanno fiscalmente a carico la persona disabile. Si intende fiscalmente a
carico la persona disabile con un reddito complessivo lordo annuo non
superiore al limite annualmente stabilito (non si tiene conto dei redditi
esenti, come le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di
accompagnamento, gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi
civili, ai sordomuti e agli invalidi civili).
L'esenzione spetta per un solo autoveicolo ed è valida finché sussistono le
condizioni che danno diritto all'agevolazione. I limiti di cilindrata sono
previsti fino a 2000 cc per auto con motore a benzina e fino a 2800 cc con
motore diesel.
In caso di vendita o rottamazione dell'auto, occorre darne tempestiva
comunicazione allo stesso ufficio a cui è stata presentata la richiesta di
esenzione.
modulo di richiesta di esenzione per veicolo intestato a
familiare del disabile
modulo di richiesta di esenzione per veicolo intestato al
disabile
I moduli per la domanda possono essere anche scaricati dal sito Internet
www.tributi.regione.lombardia.it/ nell'area "Tassa
automobilistica regionale" ---> "Esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica" --> "Modulistica"
I
documenti da allegare alla domanda sono:
-
Copia della carta di circolazione, dove devono eventualmente
risultare gli adattamenti dell'auto
-
Copia della certificazione sanitaria rilasciata dalla
commissione per l'accertamento dell'invalidità e, se richiesto, il verbale
di riconoscimento dell'handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3
comma 3
-
Copia del documento di riconoscimento dell'intestatario del
veicolo e della persona disabile a carico
-
Copia patente speciale in caso di veicolo adattato alla
guida
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza prevista
per il pagamento della tassa automobilistica.
Eventuali variazioni, in caso di vendita o rottamazione dell'auto, devono
essere comunicate entro 30 giorni; in caso di decesso dell'avente diritto
occorre darne comunicazione entro 90 giorni. E' sufficiente compilare il
modulo di cessazione dell'esenzione del bollo auto e allegare copia del
certificato di morte
L'esenzione potrà essere trasferita su un altro veicolo non prima di quattro
anni, salvo perdita di possesso o trasferimento di proprietà.
Le richieste possono essere inoltrate:
-
Presso gli uffici provinciali dell'ACI dove, presentando
modulo e documenti, si ottiene contestualmente l'esenzione
-
A mano presso le sedi del Protocollo Regionale dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 - via Taramelli 20 Milano
-
Con Raccomandata A.R. indirizzata a:
Regione Lombardia - Struttura Entrate e Tributi
Via F. Filzi, 22 - 20124 MILANO
Ottenuta l'esenzione dalle tasse automobilistiche, è possibile richiedere il
rimborso delle tasse pagate dei tre anni precedenti.
Riferimenti normativi:
-
Circolare Regionale 31 marzo 2004 n. 16 estratto dalla Serie
Editoriale Ordinaria del 5 aprile 2004 "Tasse automobilistiche regionali
disposizione applicative degli articoli da 38 a 49 della legge regionale 14
luglio 2003 n. 10, come modificato dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n.
5. Abrogazione della Circolare Regionale 13 gennaio 2004 n. 3 pubblicata sul
B.U.R.L. SEO del 19 gennaio 2004 n. 4
Link:
www.tributi.regione.lombardia.it/
-
Sono coniugata in regime di comunione dei beni ed, essendo senza redditi,
sono fiscalmente a carico di mio marito. Nell'interesse di mio figlio
disabile ho acquistato un'autovettura. Posso usufruire delle agevolazioni
fiscali previste?
Indispensabile è la premessa che
tutte le agevolazioni sono riconosciute
alla persona del disabile o di chi lo ha fiscalmente in carico (art.
8 della legge n. 449/1997). Nel caso concreto:
-
siamo in presenza di:
-
genitori di soggetto disabile che
si trovano in regime di comunione dei beni;
-
veicolo, pur acquistato dalla
moglie, che rientra nella comunione dei beni e, quindi al 50% è di
proprietà del marito;
-
figlio fiscalmente a carico del
solo marito in quanto la moglie e senza redditi;
-
l'art. 8 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, riconosce ai soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente alle spese riguardanti i mezzi
necessari per la loro locomozione:
-
ai fini dell'Irpef, la detrazione
del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in
funzione delle loro ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nei
limiti di un importo di 35 milioni, e con riferimento ad un solo
veicolo;
-
ai fini dell'Iva, l'applicabilità
dell'aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all'acquisto di detti
veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici
se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel,
nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli
anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e
strumenti;
-
l'esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche;
-
l'art. 30, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 ha esteso le medesime agevolazioni ai soggetti con
handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave
limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a
prescindere dall'adattamento del veicolo.
Pertanto, fermo restando che il veicolo oggetto delle agevolazioni deve
essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito
di cui risulti a carico, le agevolazioni riepilogate ai suddetti punti 1),
2) e 3) non possono essere applicate quando il veicolo è intestato o
cointestato a persona diversa da familiare, possessore di reddito, di cui il
disabile è fiscalmente a carico. Il principio sottostante infatti è
costituito dalla presunzione che una persona fiscalmente a carico di un
altro familiare non può fiscalmente mantenere altro familiare.
Inoltre,
non viene legalmente accettata
la tesi che, essendo il veicolo in comproprietà tra i coniugi, per effetto
della comunione dei beni, il padre - avendo fiscalmente a carico il figlio
disabile - possa godere almeno del 50% delle agevolazioni ammesse.
-
Avevo ottenuto la pensione di invalidità, poiché il mio reddito era
inferiore al limite allora previsto: negli anni successivi il mio reddito è
cresciuto superando detto limite. Perderò la provvidenza?
In sede di accertamento annuale del reddito se l’interessato supera i limiti
con introiti destinati ad incidere stabilmente sul proprio reddito personale
(redditi da lavoro, nuove pensioni ecc.), le provvidenze economiche,
subordinate al limite di reddito, vengono revocate.
Qualora in futuro il reddito personale dovesse rientrare nei limiti
previsti, l’interessato dovrà presentare una nuova domanda a seguito della
quale verrà sottoposto a nuova visita ed a nuovo accertamento reddituale.
L’obbligo della nuova visita, tuttavia, non dovrebbe sussistere per i
soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti o di gravi
anomalie cromosomiche nonché per i disabili mentali gravi con effetti
permanenti.
Se entrambi gli accertamenti saranno positivi, la provvidenza decorrerà dal
primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.
Se invece, successivamente alla concessione delle provvidenze economiche,
l’interessato supera i limiti con introiti destinati a non incidere
stabilmente sul proprio reddito personale (liquidazione TFR, arretrati a
vario titolo ecc.), le provvidenze economiche vengono soltanto sospese.
Nel caso in cui si supponga che il reddito rientri nei limiti previsti,
l’interessato deve presentare istanza per la concessione entro il 31
dicembre dell’anno precedente a cui ritiene di rientrare nel limiti
reddituali. Non verrà sottoposto, in questo caso, a nuova visita di
accertamento sanitario.
La nuova provvidenza decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla
nuova domanda, cioè dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui
si sono superati i limiti reddituali.
-
Ho avuto già l'accertamento dell'invalidità, con esito positivo. In futuro
dovrò essere sottoposto a nuova visita sanitaria per verificare la
permanenza della disabilità?
Il comma 7 dell’articolo 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede che
“I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi
anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti
sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata
all’accertamento della permanenza della disabilità”. In tal senso questi
soggetti non dovrebbero nemmeno essere sottoposti alle visite di
accertamento previste nelle ipotesi di superamento dei limiti reddituali
(vedasi anche le risposte ad altri similari quesiti).
L’INPS, in presenza di patologie gravi e permanenti, si limiterà alla
verifica che la posizione reddituale
(quando prevista)
rientri, per l’anno di competenza, nei limiti fissati
dalla normativa, senza richiedere un nuovo accertamento sanitario “al fine
di evitare che soggetti affetti da tali patologie, sopportino ulteriori e
gravosi disagi per una nuova visita medico-legale sottesa ad accertare la
persistenza dei requisiti sanitari”.
-
Nel 2001 ho ottenuto la pensione di invalidità, ma successivamente il mio
reddito ha superato i limiti previsti senza che io provvedessi a darne
pronta comunicazione: in tal modo ho percepito impropriamente le rate di
pensione successive. Devo restituire tali somme?
Secondo l’articolo 42, comma 5, della legge 24 novembre 2003, n. 326, “non
si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei
requisiti reddituali”. Pertanto, per gli importi incassati entro il 23
gennaio 2004 è stata emanata una sorta di “sanatoria” per cui tali ratei non
verranno recuperati dall'INPS. Ovviamente le provvidenze attualmente erogate
in presenza di superamento dei limiti reddituali saranno sospese.
-
E' prevista l'indennità di accompagnamento per i minori di età?
Non esistono limiti di età, purché venga certificato che il disabile ha
"l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o
necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti
quotidiani della vita" (la certificazione medica deve espressamente
contenere questa dichiarazione).
Con sentenza della Corte di Cassazione del 17 maggio 2006, n. 11525, è stato
ribadito il concetto che "la situazione d'inabilità (impossibilità di
deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza
continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita),
necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento della L. n.
18 del 1980, ex art. 1, può configurarsi anche con riguardo a bambini in
tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino
comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto
anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età;
tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da
comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di
un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella
occorrente ad un bambino sano".
-
La normativa pensionistica e fiscale piuttosto complicata; posso avere un
sintetico riepilogo?
Direi che, soprattutto, varia di anno in anno: ecco il motivo per cui è
impossibile redigere tabelle riepilogative che possano restare attuali nel
tempo.
Pertanto si preferisce orientare alla visita dei rispettivi siti dell'INPS
(per le pensioni) e dell'Agenzia
delle Entrate (per gli aspetti fiscali).
In questo sito, tuttavia, si potrà ottenere sintetiche informazioni relative:
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Scuola
-
Sono un insegnante di sostegno, mi piacerebbe disporre di un manualetto che
contenga in modo chiaro tutto ciò che debbo fare.
Non esiste un vero decalogo per questo importante ruolo scolastico, che si
basa essenzialmente sulla professionalità e sulla propensione di condividere
con l'handicap. Tuttavia, cliccando
qui
potrai scaricare un interessante vademecum che approfondisce tutti gli aspetti
legati all'integrazione scolastica, ivi compresa la figura dell'insegnante
di sostegno.
-
Cosa prevede la normativa relativamente ai docenti?
Per rendere effettivo il diritto all'integrazione dell'alunno la normativa
prevede, sin dalla legge n. 517/1977, l'impiego di docenti specializzati,
assistenti educativi di supporto all'autonomia ed alla comunicazione ed i
collaboratori scolastici.
La legge n. 104/92 (art. 13) costituisce la fonte vigente sia in merito alle
risorse da utilizzare in campo didattico (i docenti), sia sul fronte
dell'assistenza (gli assistenti educativi a carico degli EE.LL. sulla base
della legge n. 328/00), mentre la responsabilità dei collaboratori
scolastici statali è stata introdotta dal CCNL Scuola 1995 e precisata, con
riferimento all'assistenza di base intesa come "ausilio materiale per
l'accesso, l'uscita e lo spostamento nei locali scolastici, per l'uso dei
servizi igienici e la cura dell'igiene personale", con il CCNL Scuola 2003.
Ai docenti di classe compete una responsabilità diretta nei confronti
dell'alunno con handicap, per garantire la cura del percorso didattico
individualizzato e l'effettiva integrazione dell'alunno nella classe; essi
devono inoltre realizzare un'effettiva integrazione professionale con
l'insegnante di sostegno, che, assumendo la contitolarità della classe,
oltre ai compiti di coordinamento e di diretto intervento con l'alunno, è
corresponsabile delle azioni predisposte per la generalità degli allievi e
partecipa a pieno titolo alle attività di programmazione e di valutazione
per tutti gli alunni della classe (art. 315 TU art. 10 D.M. n. 80/95, art.
13 D.M. n. 266/97 e succ.).
Le risorse umane aggiuntive (docente di sostegno ed eventuali assistenti
educativi) vengono assegnati all'Istituto rispettivamente dall'Ufficio
Scolastico Regionale (USR) e dal Comune, sulla base delle esigenze emergenti
dal PEI; non è prevista invece nessuna assegnazione aggiuntiva di
collaboratori scolastici da parte dell'USR. Con specifico
riferimento agli insegnanti di sostegno la Legge Finanziaria per il 1998 n.
449/1997 (art. 40, comma 3) ha fissato, nell'ambito dell'organico
provinciale, la quota di un insegnante specializzato "per ogni gruppo di 138
alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della
provincia", fatta salva la facoltà per il Direttore Generale dell'USR di
autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato per l'assunzione di
docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni (Legge Finanziaria
per il 2003 n. 289/2002, art. 35, comma 7) in presenza di handicap
particolarmente gravi o per nuove certificazioni. L'assegnazione
quantitativa dei docenti di sostegno avviene sulla base dell'art. 41 del
D.M. n. 331/1998, che richiede all'USR di considerare il "progetto educativo
individua le", unitamente alla Diagnosi Funzionale ("bisogni, strategie in
rapporto alle risorse complessive della scuola, con previsione programmata
della riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno
"..."evitando l'assegnazione automatica, di anno in anno,della 11
medesima entità di sostegno"), tenendo conto "dell'organizzazione didattica
di ciascuna scuola", "della necessità di interventi precoci" e "della
priorità da attribuire ai progetti caratterizzati dall'interazione
scuola-lavoro". Il D.M. n. 141/1999, sostitutivo dell'art. 10
del D.M. n. 331/1998, relativo a tutti gli ordini di scuola, prevede, in
presenza di un alunno con handicap, un numero massimo di alunni per classe
oscillante tra 20 e 25, da stabilirsi in ogni singolo caso tenendo conto
della gravità dell'handicap, delle situazioni soggettive dell'alunno, nonché
delle condizioni organizzative e delle risorse professionali esistenti in
ciascuna scuola. La necessità della riduzione numerica a 20 alunni deve
essere esplicitata e motivata in rapporto alle esigenze formative
dell'alunno ed il progetto articolato d'integrazione deve definire
espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della
classe, dall'insegnante di sostegno, nonché da altro personale della scuola
stessa. Ogni classe può accogliere, normalmente, un solo alunno disabile e
comunque non più di due, se non gravi e solo in casi residuali.
-
In che cosa consiste l'assistenza di base nell'istituzione scolastica?
E' l'attività connessa con quella educativa e didattica per concorrere
all'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che
coinvolga tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori
scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno
formativo definito nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) che si colloca, ai
sensi del DPR 275/1999 all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (POF) che,
tra l'altro, indica criteri e modalità organizzative dell'intero servizio
formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle
varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie, richiamando le
connesse responsabilità istituzionali per mettere in campo processi di
integrazione di ciascun alunno disabile frequentante la scuola stessa.
A proposito di personale vanno ancora citate le competenze del gruppo di lavoro
per l'handicap (GLH), incardinato presso ciascun USR, composto esclusivamente da
personale scolastico, con funzioni tecnico-professionali (CC.MM. n. 227/1975, n.
216/1977 e D.M. n. 122/1994), per l'istruttoria delle assegnazioni di
personale di competenza dell'USR. Infine occorre richiamare lo
strumento giuridico operativo per facilitare l'intesa e l'assolvimento, da parte
delle varie istituzioni, dei compiti specifici: l'Accordo di Programma (Legge n.
142/1990, art. 27; Legge n. 104/92, artt. 13, 39 e 40; D.I. 9.07.1992) che
definisce, a livello regionale, provinciale, comunale, le funzioni della Scuola
e delle Istituzioni che interagiscono con essa per l'attuazione del processo
d'integrazione. Esso è finalizzato alla "programmazione coordinata delle
attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive"
prevedendo gli obiettivi, le modalità, gli interventi finanziari, le risorse
disponibili e i compiti di ciascun ente sottoscrittore.
Applicazione in Lombardia del
DPCM n. 185, 23 febbraio 2006
(DGR n. 3449, 7 novembre 2006 e Circolare n. 28, 11 dicembre 2006)
“Determinazioni sull’accertamento per l’individuazione dell’alunno con Handicap
ai fini dell’integrazione scolastica"
-
E’ possibile accedere al Collegio per situazioni diverse dalla prima
certificazione?
Si, il passaggio dal collegio è obbligatorio per i bambini di prima
individuazione, ma può essere richiesto dalle famiglie anche in altre
situazioni, ad esempio:
In caso di aggravamento della disabilità.
In
caso di non riconoscimento della situazione di gravità nella precedente
certificazione.
In altre situazioni particolari.
-
Quando ritiene che siano necessari supporti all’integrazione scolastica per
alunni di nuova individuazione, la scuola può inviare direttamente le
famiglie al Collegio di accertamento dell’Handicap?
No, è necessario che prima venga effettuato un inquadramento diagnostico e
una valutazione funzionale specialistica, senza le quali non è possibile
valutare le necessità esistenti né accedere al Collegio.
-
È necessario il passaggio dal Collegio di Accertamento anche per gli alunni
che frequentano gli asili nido e le scuole materne comunali?
No, il passaggio
dal Collegio di Accertamento avviene obbligatoriamente solo per accedere ai
supporti per l’integrazione scolastica previsti nella scuola statale.
I supporti al
diritto allo studio nelle scuole non statali vengono prevalentemente
garantiti dal Comune di Residenza (assistenti educatori o altre figure
analoghe), con modulistica specifica in genere concordata localmente.
-
Gli alunni disabili che passano dalla scuola materna comunale o privata alla
prima elementare statale devono passare dal Collegio di Accertamento?
Si, è come se fosse una prima certificazione poiché è il primo ingresso che
effettuano in una scuola statale.
-
Gli alunni disabili già certificati che passano dalla scuola materna statale
alla prima elementare statale devono passare dal Collegio di Accertamento?
No, è un “passaggio di ciclo” a tutti gli effetti: la certificazione è stata
già effettuata nella scuola materna e la documentazione è già all’Ufficio
Scolastico Provinciale, deve venire passata direttamente dalla scuola
materna alla elementare e considerata valida anche per il ciclo successivo.
-
Cosa succede dei bambini con situazioni sociali critiche che a volte
venivano certificati, e che hanno comunque necessità di supporto
all’integrazione?
Il supporto
all’integrazione scolastica nelle situazioni non di disabilità è di
competenza degli Enti Locali.
-
E’ bene consigliare alle famiglie di aspettare a presentare la domanda di
accertamento della disabilità, visto che i Collegi si riuniscono fino a
maggio?
No, è meglio
presentare la domanda il più in fretta possibile, in modo che il Collegio
possa iniziare ad organizzare il lavoro e smaltirlo con più facilità.
-
Dopo il mese di giugno 2006, è ancora possibile usare la vecchia modulistica
per le certificazioni?
No, la vecchia
modulistica per l’individuazione dell’alunno quale persona in situazione di
handicap non è più valida dall’entrata in vigore del DPCM.
-
La certificazione diagnostica per accedere al collegio di accertamento può
essere fatta da qualunque specialista e in qualunque forma?
No:
-
Può essere
effettuata solo da medici specialisti della patologia certificata di
strutture pubbliche o accreditate per la branca specialistica della
patologia indicata. -
Deve essere
codificata secondo ICD 10 o in subordine ICD9-CM.
Deve evidenziare se la patologia è stabilizzata o
progressiva e se trattasi di situazione di gravità secondo la L. 104/92
-
Per effettuare una relazione funzionale sintetica, il servizio pubblico deve
effettuare la completa rivalutazione di un utente già valutato da altri?
No, può avvalersi
oltre che della singola visita, della documentazione presentata dall’utente,
purché tale da consentire di desumere le informazioni necessarie.
-
La relazione funzionale sintetica è la Diagnosi Funzionale ai sensi della L.
104?
No, benché
contenga informazioni in buona parte sovrapponibili. Non si può parlare di
DF finché non è stata accertata la disabilità da parte del collegio. Una
volta accertata la disabilità, la relazione funzionale sintetica che è stata
utilizzata per accedere al collegio può essere riutilizzata per redigere la
DF
-
E’ possibile che il NPI presente nel Collegio sia lo stesso che ha
effettuato la certificazione diagnostica e/o la relazione funzionale
sintetica con la quale l’utente accede al Collegio?
Si, trattandosi
di valutazione collegiale è effettuata congiuntamente dai tre componenti del
Collegio, ed in base a linee concordate.
-
E’ il Collegio che definisce tipologia e quantità dei supporti
all’integrazione scolastica?
No, il Collegio accerta la disabilità ed il conseguente diritto soggettivo
ad usufruire di supporti per l’integrazione scolastica. E’ il servizio che
ha in carico il ragazzo che, in base al risultato dell’accertamento, può
indicare/concordare con famiglia e scuola la tipologia dei supporti più
opportuni.
-
E’ il Collegio che redige la DF e dà la consulenza alla scuola?
No,
è il servizio che ha in carico il ragazzo.
-
E’ il servizio pubblico che ha fatto la certificazione diagnostica che
redige la DF e dà la consulenza alla scuola?
Si, nel caso il
ragazzo sia in carico effettivo e l’indicazione al supporto all’integrazione
scolastica sia stata data da lui.
No, se è in
carico presso altro servizio, che ha dato l’indicazione alla certificazione,
e se la certificazione è avvenuta in base a visita e alla presa di visione
di documentazione redatta da altri.
-
Non passando per il collegio, i passaggi di ciclo richiedono ancora la
Diagnosi Funzionale?
Si, le scadenze
per l’aggiornamento della Diagnosi Funzionale restano invariate.
-
Il passaggio dal Collegio va ripetuto ad ogni passaggio di ciclo?
No, il Collegio
in base alla situazione funzionale del ragazzo indica i tempi della
rivedibilità, che possono essere più brevi del ciclo scolastico, o più
lunghi (anche fino al termine dell’obbligo scolastico).
In caso di
aggravamento delle condizioni funzionali o di altri giustificati motivi, la
famiglia può comunque richiedere una nuova valutazione da parte del collegio
prima del termine di rivedibilità.
-
Cosa succede dopo l’accertamento o al passaggio di ciclo di alunni disabili
già certificati?
I
servizi che hanno in carico il ragazzo valutano la tipologia di supporti
necessari con la famiglia e la scuola e compilano un modulo che indica i
bisogni di supporto individuati
-
È utile che le famiglie presentino qualcosa alla scuola in attesa
dell’accertamento di handicap?
Si, può essere
utile presentare la fotocopia del modulo di domanda di accertamento, in modo
che la scuola abbia agli atti che la domanda è stata presentata e ne possa
tenere conto in attesa dell’esito definitivo
-
L’utente deve essere presente alla visita?
Si, la presenza
dell’utente è prevista dalla DGR e necessaria, trattandosi di un
accertamento che richiede sia l’analisi della documentazione che la
valutazione della sua congruità rispetto al quadro clinico apparente.
-
Quanti giorni passano tra la visita presso il Collegio di accertamento e il
Verbale?
Nessuno. Il
verbale viene redatto in conclusione della visita e contestualmente
consegnato alla famiglia.
Dal manualetto "Inclusione scolastica"
della collana “I manualetti”, realizzata da “S.A.I.?
Anffas in-rete”
Premessa
Il presente “manualetto” ha lo scopo di illustrare come dovrebbe funzionare,
secondo il nostro ordinamento giuridico, il sistema di inclusione
scolastica per gli alunni con disabilità, in particolare per gli alunni
che presentano una disabilità intellettiva e/o relazionale.
E’ questo un ambito in cui, negli ultimi decenni, Anffas è stata un soggetto
propulsivo, suggerendo modifiche epocali e contribuendo a diffondere le
buone prassi di applicazione della normativa sull’inclusione scolastica.
Anffas, infatti, ha costituito lo Sportello Nazionale per l’Inclusione
Scolastica, impegnato, quotidianamente, a risolvere singoli concreti
problemi di funzionamento del sistema, oltre che a diffondere informazioni e
buone prassi, anche attraverso i propri referenti locali dislocati in tutto
il territorio nazionale.
Uno dei momenti importanti dello Sportello Nazionale per l’Inclusione
Scolastica è l’organizzazione del “Seminario Anffas Onlus sull’inclusione
scolastica”, appuntamento annuale che sta permettendo, volta per volta,
un confronto tra esperti, famiglie ed operatori della scuola su singole e
specifiche questioni dell’inclusione degli alunni con disabilità.
I risultati di questi Seminari e l’attività giornaliera dello Sportello
offrono la possibilità ad Anffas, anche di alimentare, con sempre nuova
linfa, il proprio apporto all’Osservatorio Nazionale per l’integrazione
scolastica, organo consultivo del Ministero della Pubblica Istruzione, cui
Anffas, insieme a FISH (di cui è aderente) partecipa.
Leggendo il presente lavoro, però, si constaterà come un ruolo fondamentale
anche per l’inclusione scolastica deve essere svolto dalla FAMIGLIA
dell’alunno con disabilità, che deve contribuire ad evidenziare le necessità
dell’alunno, in relazione alla sua particolare e specifica condizione di
disabilità, affinché le risposte del sistema scolastico siano effettivamente
appropriate e sempre tempestive.
A tal proposito, si ritiene che anche il solo atto dell’iscrizione a scuola
di un alunno con disabilità debba essere vissuto con consapevolezza e grande
attenzione da parte della famiglia, fornendo alla scuola tutta la
documentazione necessaria affinché, poi, questa possa attivare tutte le
misure idonee per un efficace sistema di inclusione dell’alunno.
Senza questo iniziale input della famiglia, difficilmente la Scuola potrebbe
individuare l’esigenza che siano assegnate delle figure professionali ad hoc
per l’alunno, quali l’insegnante di sostegno, l’assistente di base e/o
l’assistente specialistico.
Ma anche nell’avvio dell’anno scolastico, la famiglia deve aver cura di
evidenziare ogni particolare esigenza dell’alunno, proporre soluzioni
alternative, anche per quanto riguarda i programmi da svolgere, che avranno
particolare rilevanza anche in sede di valutazione del rendimento alla fine
di ogni singolo anno scolastico, oltre che alla fine del I e del II ciclo.
Vi sono, poi, tutta una serie di indicazioni ministeriali su come devono
essere vissuti certi momenti particolari della vita scolastica dell’alunno
con disabilità, quali le visite di istruzione o la partecipazione, o meno,
alle esercitazioni pratiche dell’ora di educazione fisica.
Un’analisi anche su questi momenti della vita scolastica è da considerarsi
imprescindibile, ritenendo che questi abbiano una forte valenza, oltre che
didattica, anche educativa, essendo spesso anche occasioni di maggior
relazione dell’alunno con disabilità con il gruppo classe.
In un periodo in cui si parla di tagli agli insegnanti di sostegno o di
carenze economiche degli Enti Locali nell’assicurare i servizi di supporto
per una completa inclusione scolastica (vedi trasporto scolastico), si ha,
quindi, la necessità di fissare col presente lavoro alcuni punti
imprescindibili del sistema, che tutti devono conoscere affinché possano
essere fortemente rivendicati.
Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas Onlus
Come attivare il sistema di inclusione scolastica
Iscrizione alla scuola:
Tutti i genitori che vogliono iscrivere un proprio figlio presso un istituto
scolastico devono, entro la fine del mese di gennaio, provvedere ad
inoltrare presso la segreteria della scuola apposita richiesta di iscrizione
per l’anno scolastico da iniziare nel successivo mese di settembre.
I genitori di un bambino con disabilità devono anche presentare 2 ulteriori
documenti:
-
attestazione di alunno in situazione di
handicap;
-
diagnosi funzionale.
Tale
documentazione può anche essere integrata dalla segnalazione di particolari
necessità del proprio figlio (per es. particolare dieta priva di glutine da
utilizzare nella mensa scolastica) e serve a mettere in evidenza i bisogni
di quell’alunno, affinché l’istituto scolastico per tempo (quindi, prima
dell’inizio dell’anno scolastico di riferimento) provveda ad adottare
adeguati interventi e sostegni
N.B.
Sarebbe una buona prassi che la famiglia, nella scelta della scuola in cui
iscrivere il proprio figlio con disabilità, legga attentamente sia il POF
(Piano dell’Offerta Formativa) d’istituto per verificare quali siano, in
genere, le modalità previste per un’inclusione di qualità, sia il
Progetto di Integrazione d’Istituto, attraverso il quale evidenziare
specificamente come la scuola assicuri le attrezzature e l’adeguamento
edilizio.
Attestazione di un alunno in situazione di handicap:
E’ il
certificato che reca l’indicazione della patologia da cui è affetto l’alunno
con la specificazione dell’eventuale carattere di particolare gravità della
stessa (può anche essere inserito un termine di rivedibilità
dell’accertamento effettuato).
La Commissione
deputata a rilasciare tale attestazione è, di regola, la Commissione
della ASL che accerta lo stato di handicap ai sensi dell’art. 4
Legge n. 104/1992, salva istituzione di appositi organi collegiali da parte
delle Regioni.
L’accertamento è
effettuato
entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta
da parte della famiglia, affinché la stessa una volta ricevuta l’attestazione,
sia in grado di depositarla a scuola in tempo utile.
Diagnosi
funzionale:
E’ la
descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato
psico-fisico dell’alunno, redatta dall’Unità Multidisciplinare
territoriale (di ASL o di Centro accreditato che abbia in cura il minore),
composta da:
-
medico
specialista nella patologia segnalata;
-
specialista in
neuropsichiatria infantile;
-
terapista della
riabilitazione;
-
operatori
sociali in servizio presso l’Unità Sanitaria Locale o in regime di
convenzione con la medesima.
Mentre per l’attestazione dello stato di handicap si individua un termine
ultimo di 30 giorni per il relativo accertamento, per la diagnosi funzionale
si parla solo di tempi utili per la tempestiva predisposizione di tutti
gli interventi necessari. Una volta comunicato tale documento alla
famiglia, sarà cura di quest’ultima provvedere a depositarlo presso la
segreteria della scuola.
Momenti
preparatori della scuola per l’accoglienza dell’alunno:
La scuola, ricevuta l’iscrizione, provvede a stabilire in quale sezione
debba essere inserito l’alunno con disabilità ed individua se vi sia la
necessità dell’assegnazione di un insegnante di sostegno (vedasi oltre,
circa la procedura per l’assegnazione dell’alunno con disabilità) o la
presenza di un assistente di base o specialistico (si veda oltre, circa la
procedura di assegnazione di tali figure all’alunno).
Nella formazione
delle classi, occorre tenere presente quanto previsto dal D.M. n. 331/1998
(come modificato dal D.M. 141/1999), in virtù del quale una classe
non può essere composta da più di 25 alunni
se vi sia uno con disabilità o da più di 20 alunni se ve ne siano due, di
cui uno con disabilità grave. Nel
caso in cui si superino tali limiti numerici di massimo 2 unità, si dovrebbe
provvedere a valutare l’opportunità di uno sdoppiamento delle classi che
invece diventa doverosa qualora i limiti vengano superati con più di due
unità.
Pertanto, se la
famiglia individua una violazione di quanto sopra può inoltrare una
diffida ai Dirigenti Scolastici,
invitandoli ad osservare le prescrizioni ministeriali. Una copia della
diffida potrebbe essere mandata per conoscenza all’Ufficio Scolastico
Regionale ed al Ministero della Pubblica Istruzione, intimando un ricorso al
TAR per l’annullamento del provvedimento di illegittima formazione della
classe.
Sarebbe anche
opportuno concordare previamente con l’associazione Anffas Locale
territorialmente vicina alcune azioni alternative di concertazione con le
Istituzioni preposte.
G.L.H.
d’istituto:
Nel frattempo, il
c.d. G.L.H. (Gruppo di Lavoro Handicap)
d’istituto individua le Linea-Guida per l’accoglienza di tutti gli alunni con
disabilità.
Tale Gruppo di
Lavoro è composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno già
in servizio presso l’Istituto, dai rappresentanti dei genitori, dai
rappresentanti degli alunni (nell’ipotesi di scuola superiore di II grado) e
dai rappresentanti degli operatori socio-sanitari.
Tra le linee
guida vanno sicuramente inseriti i criteri generali cui i singoli G.L.H.
operativi dovranno attenersi nella redazione del
P.D.F. e del P.E.I. di ciascun singolo alunno con disabilità che
hanno in carico (vedasi oltre).
Il G.L.H.
d’istituto ha anche il compito di individuare quale materiale didattico o
sussidi (per es. testi in braille) possano essere utili per gli alunni con
disabilità, proponendo di deliberarne l’acquisto al consiglio d’istituto.
E’ il gruppo di
lavoro che prende in carico il singolo alunno con disabilità, predisponendo,
già prima dell’inizio dell’anno scolastico, un’analisi della situazione di
partenza (anche in visione degli eventuali sviluppi) e l’individuazione
degli interventi didattici, educativi e di supporto che dovranno essere
attuati nei confronti dello stesso.
G.L.H. operativo:
Il G.L.H.
operativo
si compone degli insegnanti del consiglio della classe in cui è inserito
l’alunno con disabilità, dell’insegnante di sostegno (se già assegnato), dei
genitori dell’alunno, dell’assistente specialistico per l’autonomia o
comunicazione e degli operatori socio-sanitari del Distretto Socio-sanitario
territoriale e/o quelli che hanno già in carico l’alunno.
Il G.L.H.
operativo provvede a redigere sia il
Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.),
sia il P.E.I. (Progetto Educativo Individuale), oggi anche detto
P.E.P. (Progetto Educativo Personalizzato).
Profilo Dinamico
Funzionale:
E’ un documento
conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del
P.E.I. Con esso viene definita la
situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da
conseguire da parte dell’alunno con disabilità.
Analizzando le
difficoltà o le potenzialità che si ritiene l’alunno presenterà, si indica
il livello di sviluppo che lo stesso potrà avere nei tempi brevi (6 mesi) e
nei tempi medi (2 anni).
L’analisi dei
possibili livelli di risposta dell’alunno deve riguardare non solo l’ambito
cognitivo, ma anche quello affettivo-relazionale, comunicazionale,
linguistico, sensoriale, motorio-prassico e di autonomia.
Il Profilo
Dinamico Funzionale viene redatto dal G.L.H. operativo all’inizio della vita
scolastica dell’alunno ed
aggiornato ogni due anni sempre entro la data del 30 luglio.
Nel caso in cui
non sia stato redatto nei tempi, la famiglia potrà inoltrare istanza al
Dirigente Scolastico, affinché individui eventuali responsabilità e
solleciti la redazione dello stesso.
Progetto
Educativo Individuale:
E’ il
“progetto di vita scolastica” del
singolo alunno con disabilità, in cui vengono definiti tutti gli interventi,
integrati ed equilibrati tra loro, per la piena realizzazione del diritto
all’educazione e all’istruzione dell’alunno Nello specifico, nel P.E.I.
vengono individuati per ogni area (cognitiva, affettivo-relazionale, di
autonomia, ecc.),
gli obiettivi, le strategie operative, le attività ed i contenuti, i metodi e
gli strumenti.
Per esempio, nel
P.E.I. potrebbe prevedersi, eccezionalmente, di non far seguire, all’alunno
con disabilità, alcune ore di lezione alla settimana insieme alla classe, ma
di dedicarle ad interventi individualizzati con il proprio insegnante di
sostegno, fuori dall’aula.
Ai sensi
dell’art. 3 comma 1 D.P.C.M. 185/2006, il P.E.I. dovrebbe essere redatto dal
G.L.H. operativo entro il 30 luglio di ogni anno.
Ma se questo
termine può essere compiutamente rispettato per gli anni successivi al primo
dell’inizio di un ciclo scolastico, sembrerebbe, invece, che per l’alunno
che non ha ancora frequentato quella scuola debba essere redatto entro il 30
luglio del primo anno solo un primo embrionale piano individualizzato (sulla
base della documentazione fornita all’atto dell’iscrizione).
Infatti, solo
dopo un primo periodo di osservazione dell’alunno, nelle prime settimane
dell’anno scolastico, può compiutamente e con contezza redigersi il P.E.I.
definitivo.
In ogni caso, il
P.E.I. sarà soggetto a verifiche periodiche (con cadenza al mas simo
trimestrale), anche per verificare i livelli di risposta dell’alunno ed
eventualmente ricalibrarlo.
COME ATTIVARE IL SISTEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Dirigente
scolastico:
Oltre ad avanzare
la richiesta per gli insegnanti di sostegno, contatta anche gli Enti Locali
per l’assegnazione di eventuali
assistenti all’autonomia o alla comunicazione e l’attivazione di un
adeguato trasporto scolastico.
Nel frattempo,
individua tra i collaboratori scolastici anche l’assistente di base.
Insegnante di sostegno
Chi è:
E’ un docente ,
fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente
l’alunno con disabilità. I docenti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica ed all’elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei
collegi dei docenti (art. 315 Dlgs. 297/1994), interessandosi di tutti gli
alunni della classe.
Tra l’altro, uno
dei principali compiti dell’insegnante di sostegno è anche la cura delle
relazioni ed interazioni tra il gruppo classe e l’alunno con disabilità.
N.B.
“La responsabilità dell'integrazione dell'alunno disabile e dell'azione
educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante
di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e
della comunità scolastica nel suo insieme" (Circolare Ministeriale 250/85).
Anffas, ritiene che sia importante che anche gli operatori socio-sanitari ed
i genitori vigilino costantemente ed intervengano, proponendo anche
opportuni suggerimenti, circa l’andamento dell’inclusione scolastica
dell’alunno con disabilità.
Assegnazione di
insegnante di sostegno:
Il Dirigente
Scolastico è tenuto a richiedere, in genere in primavera, al
C.S.A. (Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli Studi)
l’assegnazione di un adeguato numero di insegnanti di sostegno per i vari
alunni iscritti presso il proprio Istituto.
Nello specifico,
la richiesta del Dirigente Scolastico, circa l’assegnazione per l’intero
istituto, è commisurata a quanto emerso, per ciascun alunno con disabilità
iscritto, dalla relativa diagnosi funzionale e da un primo embrionale
progetto individualizzato predisposto dal consiglio della classe cui è stato
assegnato ciascun alunno (art. 3 comma 2 D.P.C.M. 185/2006).
Il Dirigente
Scolastico, ricevuta la comunicazione del contingente degli insegnanti di
sostegno assegnato, procede, in collaborazione con il G.L.H. d’Istituto e,
prima dell’inizio dell’anno scolastico, alla ripartizione di tali risorse
tra le classi coinvolte nel processo di inclusione. In tale procedimento lo
stesso deve necessariamente considerare le esigenze di ogni singolo alunno
con disabilità, così come già rappresentate, mesi prima, agli Uffici
Scolastici Provinciali.
Ricorso avverso
rigetto assegnazione:
Nel caso in cui
non fosse assegnato il sostegno oppure fosse assegnato un numero di ore
ritenuto non congruo, la famiglia potrebbe presentare un
ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile,
innanzi al Tribunale Ordinario ed avverso l’Istituto Scolastico, il C.S.A.
ed il Ministero della Pubblica Istruzione.
Nel ricorso
occorrerebbe mettere in evidenza la lesione, grave ed irreparabile (specie
per un minore con disabilità in età evolutiva) di un diritto
costituzionalmente garantito quale quello dell’istruzione scolastica e la richiesta
di un’ordinanza d’urgenza di assegnazione del sostegno, così come già
domandato.
Assistente di base
Chi è:
E’ un
collaboratore scolastico
(bidello) che fornisce assistenza all’alunno con disabilità che ne abbia
necessità negli spostamenti all’interno e all’esterno del plesso
scolastico, oltre che l’accompagnamento
ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.
Il collaboratore
scolastico per svolgere questa mansione deve aver frequentato un corso di
formazione e ricevere un incentivo economico (art. 50 C.C.N.L. comparto
scuola, siglato il 29/11/2007).
La nota MIUR n.
3390 del 2001 riporta, nell’allegato 2, i minimi standard che devono avere i
corsi di formazione frequentati dai collaboratori (per es. si parla di un
minimo di 40 ore di formazione).
Assegnazione:
Il Dirigente
scolastico designa tra il personale A.T.A., il collaboratore scolastico che
dovrebbe essere assegnato all’alunno con disabilità.
Tale designazione
spetta al Dirigente Scolastico, in quanto rientrante nell’ambito dei suoi
poteri di direzione e coordinamento.
Tra l’altro, si
dovrà preferire un assistente di base di pari sesso rispetto all’alunno con
disabilità, anche in virtù delle delicate mansioni di cura personale che il
primo compie.
Mancata
assegnazione dell’assistente di base:
Nel caso in cui
venga negata l’assistenza materiale, è possibile
diffidare con raccomandata a/r il dirigente scolastico affinché
garantisca tale diritto, pena la denuncia per il reato di interruzione di
pubblico servizio.
Assistente Specialistico
Assistente per
l’autonomia o per la comunicazione:
E’ quella figura
professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste
l’alunno con disabilità nei problemi di
comunicazione o di autonomia,
aiutandolo, in quest’ultimo caso, a sviluppare e migliorare alcune sue
capacità funzionali.
N.B .
Non esiste alcuna fonte normativa che specifichi in maniera dettagliata quali
debbano essere i titoli o i requisiti soggettivi per poter svolgere il
compito di assistente scolastico specialistico per l'autonomia o per la
comunicazione, limitandosi la legge n. 104/92 a prevedere in maniera
generica che il personale sia "appositamente qualificato" (art. 8) e
"specificamente formato" (art.9).
Sicuramente, gli
Enti Locali (tenuti ad assicurare l’assistenza specialistica), in un
eventuale bando per un affidamento del servizio, non possono prescindere da
certi requisiti minimi, quali la maggiore età ed il conseguimento di almeno
un titolo di scuola secondaria superiore. Al tempo stesso, per svolgere le
mansioni di assistente per la comunicazione occorrerebbe essere almeno in
possesso di idonei titoli attestanti la conoscenza del linguaggio LIS
(lingua italiana dei segni).
Anffas ritiene
che se si parla di personale “specificamente” formato, occorrerebbe un
titolo quale, per es. la laurea in scienze dell'educazione (indirizzo
educatore professionale o educatore professionale extra-scolastico) o altro
titolo equipollente, stante la funzione educativa che bisognerebbe
ricoprire.
Alcune
Associazioni Locali Anffas Onlus, d’accordo con la Provincia di riferimento,
organizzano corsi di formazione per gli assistenti specialistici,
avvalendosi di adeguato personale docente.
Come ottenerlo:
Il Dirigente
Scolastico deve richiedere, su sollecitazione della famiglia ,
l’assistente all’Ente Locale, intorno ai mesi di giugno/luglio,
affinché si possa predisporre, prima dell’inizio dell’anno scolastico,
l’assegnazione di adeguato personale.
In particolare,
il Dirigente dovrà effettuare la richiesta nei confronti del Comune, ad
eccezione dell’assistenza da svolgere presso istituti di scuola secondaria
di II grado (per intenderci, scuola superiore), essendo questa di competenza
delle Province (art. 139 Dlgs 112/1998).
In caso di
mancata assegnazione:
Nel caso in cui
l’assistente specialistico non venga assegnato la famiglia dell’alunno con
disabilità potrà diffidare il Dirigente Scolastico (se, nonostante la
sollecitazione da parte della stessa, non abbia provveduto ad inoltrare la
richiesta) o l’Ente Locale (qualora la richiesta sia stata inoltrata ed
adeguatamente motivata da parte del Dirigente scolastico).
Nel caso anche la
diffida non sortisca effetto, la famiglia può attivare un ricorso d’urgenza
ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, avverso il Dirigente
Scolastico o l’Ente Locale, per veder assegnato dall’Autorità Giudiziaria
adìta un assistente specialistico.
Trasporto Scolastico
Modalità del
Trasporto:
ll trasporto
dall’abitazione dell’alunno alla scuola, e viceversa, è un diritto di ogni
alunno con disabilità, che deve essere garantito dall’Ente Locale
ed essere effettuato con un mezzo idoneo (per es. dotato di elevatore per
carrozzine), assicurando, oltre alla figura dell’autista, anche quella di un
accompagnatore.
Infatti, vi
potrebbero essere degli alunni che presentano delle disabilità tali da poter
avere crisi repentine ed imprevedibili che non possono essere controllate
tempestivamente da colui che, nel frattempo, sia impegnato alla guida del
mezzo di trasporto.
Il trasporto
scolastico, essendo un servizio di supporto all’esercizio di un
diritto/dovere quale quello dell’istruzione, è gratuito
(vedasi sentenza del Consiglio di Stato n. 2361 del 20/05/2008).
Come richiederlo:
Solitamente la
famiglia dell’alunno con disabilità deve segnalare, al momento
dell’iscrizione, l’esigenza di usufruire di un servizio di trasporto
scolastico, affinché, poi, il Dirigente Scolastico si attivi nei confronti
dell’Ente Locale perché questo venga erogato.
In alcuni Comuni,
invece, la richiesta del trasporto deve essere presentata dalla famiglia
direttamente all’Ente Locale, in base ad appositi avvisi pubblici che, mesi
prima dell’inizio dell’anno scolastico, vengono affissi lungo le pubbliche
vie.
L’Ente Locale
competente ad erogare il servizio di trasporto scolastico è il Comune, ad
eccezione del trasporto da/verso una scuola superiore di II grado, per la
quale dovrebbe essere competente la Provincia (art. 139 Dlgs 112/1998),
salva diversa determinazione regionale in merito.
In caso di
mancata attivazione:
La famiglia
diffida l’Ente Locale e, nel caso dovesse persistere l’inerzia dell’Ente o
il rigetto esplicito, può, di norma, attivare un ricorso avverso il
silenzio-rifiuto (o il rifiuto esplicito),
entro 60 giorni dal consolidarsi del rifiuto (espresso o tacito),
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, territorialmente competente
(sentenza già citata del Consiglio di Stato n. 2361/08). Non si nasconde che
alcuni hanno attivato un ricorso d’urgenza innanzi al Giudice Civile,
piuttosto che al TAR, riscontrando un ugual successo in termini di ordinanza
per l’attivazione del servizio di trasporto scolastico.
Programmi Differenziati e Esami Conclusivi
Programmi
differenziati:
E’ utile
riportare uno stralcio dell’art. 15 dell’Ordinanza Ministeriale 90 del 2001
che prevede:
“Qualora, al fine
di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap
psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo
individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e
formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di
classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della
Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati
dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo
svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi
ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della
prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano
educativo individualizzato........................Qualora durante il
successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento
corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il
Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e
13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o
degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già
tutti gli elementi di valutazione.........................Qualora
un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui
sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per
manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa
proposta si intende accettata.
In caso di
diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di
handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei
precedenti artt. 12 e 13.”
N.B.
Il perseguimento di obiettivi differenti da quelli ministeriali dovrebbe
essere previsto già nel P.E.I., alla cui stesura la famiglia è chiamata a
collaborare, fornendo tutte le osservazioni ed i suggerimenti utili anche a
tale tipo di valutazione. Si ricorda, infatti, che la famiglia partecipa al
G.L.H. operativo e deve sottoscrivere, se condiviso, il P.E.I..
Esami di
conclusione del I ciclo:
Secondo la
Circolare Ministeriale n. 32 del 14/03/2008, l’alunno con disabilità, che
abbia seguito programmi differenziati, per conseguire la licenza media
dovrebbe comprovare, anche attraverso
prove differenziate, quanto meno il
raggiungimento dei progressi auspicati attraverso il P.D.F. e programmati
nel P.E.I.
Non occorre,
invece, il raggiungimento dei livelli ministerialmente ritenuti sufficienti
per il conseguimento della licenza media da parte di tutti gli alunni.
A tale
considerazione si è portati anche in virtù di quanto previsto dall’art. 11
dell’O.M. 90/01, che, a proposito della valutazione degli “alunni in
situazione di handicap”, al fine del conseguimento del diploma di licenza
media, richiede che il giudizio, positivo o negativo, s’incentri sul
progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di
apprendimento iniziali.
Pertanto, solo
nel caso in cui anche le prove differenziate non portino ad accertare i
miglioramenti in linea con gli interventi educativo – didattici attuati in
base al P.E.I., all’alunno verrà rilasciato solo un
attestato dei crediti formativi acquisiti,
utile per l’iscrizione agli istituti di istruzione secondaria superiore, ma
non già all’accesso ad alcune licenze per lavorare o alla partecipazione ai
concorsi pubblici.
Esami di
conclusione del II ciclo:
A differenza
dell’esame di stato a conclusione del I ciclo di istruzione, gli alunni che
hanno seguito un percorso didattico differenziato durante il II ciclo di
istruzione e sono stati valutati dal consiglio di classe relativamente allo
svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, ma sempre
e solo al fine del perseguimento di un
“attestato di frequenza” comprovante le
competenze e le abilità raggiunte, che non è, però, equivalente al diploma
di stato e che quindi non consente l’accesso agli studi universitari ed alle
professioni per le quali il diploma sia richiesto.
Tuttavia, il
possesso dell’attestato di frequenza, può consentire un migliore profilo
socio-lavorativo utile ai fini dell’iscrizione nelle liste del collocamento
mirato presso i Centri Provinciali per l’Impiego.
Visite guidate e viaggi di istruzione
Diritto a
partecipare:
Le visite guidate
ed i viaggi di istruzione costituiscono un momento fondamentale dello
sviluppo didattico ed educativo di tutti alunni, compresi, quindi, anche
quelli con disabilità. Occorrono, però, adeguati accorgimenti affinchè sia
reso concreto il diritto dell’alunno con disabilità a parteciparvi e non si
configuri quindi una vera e propria discriminazione indiretta
con conseguente possibilità di adìre il Giudice Ordinario anche attraverso il
nuovo procedimento giudiziario avverso le discriminazioni introdotto dalla
Legge n. 67/06.
Addirittura, nel
caso in cui a priori venga negata la partecipazione dell’alunno con
disabilità può configurarsi l’ipotesi di una discriminazione diretta.
Accompagnatore:
La Circolare
Ministeriale n. 253/1991 prevede che “Nel caso di partecipazione di alunni
portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di
sostegno ogni due alunni.”
N.B.
Molte scuole chiedono ai genitori dell’alunno con disabilità di
accompagnarlo in gita o in visita, ritenendo in tal maniera di dover essere
esonerati dall’incaricare un docente accompagnatore ad hoc. Occorre, però,
far presente che la Circolare ministeriale n. 291 del 14/10/1992 precisa al
punto 8.7 che
l’incarico di accompagnatore debba “istituzionalmente” spettare ai docenti,
proprio perché si tiene conto della valenza soprattutto didattica del
viaggio. Infatti, la funzione del docente, a differenza di quella di un
eventuale genitore, deve mirare non solo ad assicurare l’incolumità degli
alunni, ma anche ad attivare e sviluppare le capacità di relazione ed
interazione del gruppo-classe con l’alunno con disabilità. In tal senso,
sarebbe preferibile che il docente accompagnatore fosse proprio l’insegnante
di sostegno che lo segue nel corso dell’anno scolastico.
Ulteriori
accorgimenti:
Nell’organizzazione del viaggio o della visita, l’Istituto scolastico dovrà
tener conto dell’esigenze dell’alunno con disabilità partecipante. Per
esempio, prevedere di utilizzare un mezzo di trasporto accessibile
all’alunno, se con disabilità motoria. Inoltre, lo stesso Schema di
Capitolato d’oneri, allegato alla Nota Ministeriale n. 645/2002 (che gli
Istituti Scolastici e le Agenzie di Viaggio dovrebbero seguire nella stipula
del pacchetto di viaggio) prevede che:
“..a) l’IS, per
una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del
costo del viaggio, comunicherà all’ADV la presenza di allievi in situazione
di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di
assistenti educatori culturali;
b) agli allievi
in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno
essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".
Reazioni a
disservizi:
Nei confronti
dell’eventuale disservizio dell’Agenzia Turistica o degli operatori
(albergatori o altri), di cui la stessa si è avvalsa, si può, oltre che
agire giudizialmente per l’eventuale richiesta di risarcimento danni
patrimoniali e non, anche attivare una segnalazione negativa affinchè tutte
le altre istituzioni scolastiche ne tengano conto nell’organizzazione di
iniziative future, semmai evitando di avvalersi dei servizi di quegli
operatori.
La circolare
ministeriale n. 253/1991 così prevede al punto 8.5:
“I docenti
accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare
gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso,
degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guida,
con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o dalla ditta di
trasporto.
La relazione
degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta
all’Ufficio Scolastico Provinciale il quale, ove noti che in più occasioni
di una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi
inconvenienti o rilievi, provvede a segnalarla alle istituzioni scolastiche
dipendenti perché ne tengano conto nell’organizzazione delle iniziative
future.”
Esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica
Cosa prevede la
legge:
Ai sensi
dell’art. 1 della Legge 7 febbraio 1958 n. 88,
l’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio
in tutte le scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Però, nell’art.
3 della stessa legge si prevede:
“Il capo
d’Istituto concede
esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di
salute, su richiesta delle
famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato
fisico degli alunni stessi.”
L’esonero come
extremia ratio:
Occorre tener
presente che deve valutarsi attentamente l’esonero in questione specie se
totale, potendosi spesso rilevare anche attività pratiche in cui possano
essere coinvolti sia gli alunni normodotati che coloro che presentano delle
disabilità. Per esempio, attraverso il principio del c.d. “tandem”, in cui
tra gli allievi si pongono in essere dei meccanismi di compensazione tra
diverse abilità e stimoli attrattivi.
Precisazioni:
La Circolare del
Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n. 216 Prot. n. 1771/A
disciplinante l’ “Esonero dalle lezioni di educazioni fisica ex art. 3 Legge
7 febbraio 1958, n. 88” precisa circa la domanda di esonero: “Tale istanza,
qualora accolta, non esimerà l’alunno dal partecipare alle lezioni di
educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le
sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione
fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia
nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il
diretto intervento e l’attiva partecipazione in compiti di giuria o
arbitraggio e più in generale nell’organizzazione dell’attività.”
Valutazione degli
alunni esonerati:
La circolare 06/06/1995
Prot. n. 1702/A2 ha anche precisato che: “ove il docente sia in presenza di
alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati
da alcune o da tutte le esercitazioni relative, esso potrà ben valutarli
sul piano delle conoscenze teoriche acquisite”.
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Soci
-
Sono un familiare di un ragazzo con autismo e vorrei diventare Socio di
ANGSA Lombardia onlus: come posso fare?
Chiunque, privato od organizzazione può diventare nostro Socio. Nella pagina
web
Modalità di
iscrizione sono elencate le varie procedure per comunicare i propri
dati, dandone il consenso per il loro trattamento, versare la quota
associativa annuale.
E' inoltre possibile richiamare il testo dello
Statuto, che è bene leggere prima di associarsi.
-
Non ho alcun legame di parentela con i soggetti autistici, posso comunque
iscrivermi all'associazione ritenendo giuste le sue cause?
Anche chi non è parente di persone affette da autismo può diventare nostro
Socio, che in questo caso viene denominato "sostenitore":
-
con diritti e doveri identici ai Soci ordinari;
-
con versamento della quota associativa minima pari a quella prevista per i
Soci ordinari, salvo che il Socio sostenitore non desideri versare una quota
maggiorata, a propria discrezione, a sostegno delle attività
dell'associazione.
Per maggior dettagli vedasi pagina web
Modalità di
iscrizione.
-
Mi sono iscritto nel luglio del 2005: quando dovrò effettuare il rinnovo per
il 2006?
La quota associativa, anche se versata in luglio, copre il periodo 1°
gennaio - 31 dicembre del 2005. Pertanto il rinnovo annuale deve essere
effettuato entro la fine anno 2005; è tuttavia ammesso il versamento della
quota entro il 28 febbraio del 2006, considerati i tempi tecnici per la
ricezione degli accrediti da parte di banca o posta.
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Web
-
Come visitatore di questo sito sono deluso in quanto non ho trovato
l'argomento che cercavo ed, inoltre, non condivido alcuni temi trattati.
Come gestore prendo atto, rispettando la Sua opinione. Avrei, peraltro,
preferito che fosse stato indicato il modello di web desiderato: notizie non
controllate o non aggiornate oppure tesi non avallate dalla ricerca
mondiale? Riconosco che è un sito... spartano, povero di grafica e
creatività, ma ha il coraggio di proporre temi liberi da ogni
condizionamento, ad esclusivo vantaggio dei nostri figli. Gli articoli
pubblicati sono liberi da ogni censura, ovviamente nei limiti
dell'accettabile.
-
Alcuni links di altri siti Internet, da voi citati, conducono a pagine
inesistenti. Come mai?
La pubblicazione nella pagina
LINKS di collegamenti ad altri siti è preceduta da un controllo
sull'esattezza del relativo percorso di accesso. Può succedere che questo in
futuro non funziona, temporaneamente (causa indisponibilità del server) o
definitivamente (sito cessato o indirizzo modificato): se non viene data
specifica notizia al webmaster di ANGSA Lombardia onlus, tali links non
vengono depennati o corretti. E' prevista peraltro una revisione periodica
(ad ampia scadenza) di tali indirizzi web: quelli che presentano anomalie
per molto tempo vengono radiati.
-
Spesso, collegati alle vostre pagine esistono molti documenti che è
possibile scaricare. Tuttavia non riesco a reperire quelli che espressamente
mi interessano. Esiste la possibilità per rilevarli con facilità?
Certamente: oltre alla funzione "ricerca", per trovare particolari
argomenti, la Home Page di ingresso al sito riporta un sommario col termine
"Downloads":
questo link rimanda ad indice (in ordine alfabetico) di tutti i documenti
scaricabili dal sito. Verifichi se esiste quello di Suo gradimento e lo
selezioni per avviare istantaneamente lo scaricamento nel Suo computer. Dopo
tale operazione il relativo file potrà essere salvato, aperto, letto ed
eventualmente stampato.
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