Iscritta al n° MI - 24 della Sezione provinciale di Milano del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato
ed al n° 607 del Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare

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Risposte a frequenti domande

Gli argomenti trattati si riferiscono alle principali e più frequenti domande rivolte dai nostri Visitatori (Soci e non).

Questo elenco non vuole essere completo e potrà essere ampliato anche con la collaborazione dei gentili Visitatori del sito, che ringraziamo.

Indice per tematiche

Autismo

  1. Non ho figli affetti da autismo, tuttavia conoscendo diversi ragazzi della zona, di cui uno abitante anche nel mio stabile, che hanno comportamenti "strani", mi piacerebbe avere una semplice chiave di lettura, per "i non addetti ai lavori", anche per essere orientato nei miei comportamenti verso di loro. Esiste una simile "tabellina del nove"? Chiedo scusa della domanda!

Innanzitutto non deve chiedere scusa, in quanto è encomiabile il Suo interessamento, visto che non annovera soggetti affetti da autismo tra i parenti. La "tabellina del nove", per un primo sospetto della sindrome, esiste: la cosiddetta CH.A.T., ma è pericoloso il fai-da-te, per cui è sempre meglio farsi assistere da persone competenti. Un completo articolo sulla CH.A.T. si trova anche su questo sito.

Ecco la "tabellina": la parte "A" è composta da domande volte ai genitori; la parte "B" è rivolta agli assistenti sanitari ed ai medici pediatri, cui i genitori sottopongono il bambino.

Gli autori della CH.A.T. ritengono che l'assenza di questi comportamenti possa costituire in specifico un chiaro indicatore di autismo e di disordini correlati.

CH.A.T. – CHECKLIST FOR AUTISM IN TODDLERS

Parte A: domande per i genitori

1

Al vostro bambino piace essere cullato, fatto saltellare sulle ginocchia?

Si

No

2

Vostro figlio si interessa agli altri bambini?

Si

No

3

Gli piace arrampicarsi sui mobili e sulle scale?

Si

No

4

Si diverte a fare giochi tipo “nascondino”?

Si

No

5

Ogni tanto gioca a “far finta” di preparare da mangiare o altro?

Si

No

6

Ogni tanto usa il dito per indicare o chiedere qualcosa?

Si

No

7

Ogni tanto usa il dito per indicare interesse per qualcosa?

Si

No

8

È in grado di giocare in modo appropriato con giocattoli (es. macchinine o mattoncini) oltre che metterli in bocca o manipolarli o farli cadere?

Si

No

9

Il vostro bambino vi porge ogni tanto oggetti per farveli vedere?

Si

No

Parte B: osservazione ed interazione col bambino

1

Durante la visita il bambino vi fissa mai negli occhi?

Si

No

2

È possibile ottenere l'attenzione dal bambino, indicare poi un oggetto interessante, segnarlo col dito o nominarlo con un “Oh, guarda ...” e osservare che il bambino effettivamente si gira a guardare ciò che gli è stato indicato?

Si

No

3

È possibile interessare il bambino a un gioco di finzione, ad esempio preparare qualcosa da bere o mangiare?

Si

No

4

Chiedendogli “Dov'è la luce?” o “Mostrami la luce”, ripetendo eventualmente la domanda con un altro oggetto conosciuto (es. l'orsacchiotto), il bambino riesce ad indicare con il dito e contemporaneamente a guardarvi in faccia?

Si

No

5

Riesce a fare una torre? Con quanti cubi?

Si

No

  1. Mi piacerebbe mettermi in contatto con altri genitori di bambini affetti da autismo, come me: è possibile ottenere qualche indirizzo di vostri Soci, per un reciproco scambio di esperienze ed opinioni?

La nostra associazione tutela la privacy dei propri Soci non distribuendo alcun elenco, totale o parziale. Inoltre questo stesso sito non ha previsto alcun spazio per la corrispondenza tra Soci o comunque tra genitori di soggetti affetti da autismo, poiché si ritiene che solo la loro attiva partecipazione ad una vita associativa possa costituire sodalizio per affrontare insieme le varie problematiche (si veda, ad esempio, la pagina web "Cronistoria" di ANGSA Lombardia onlus). L'associazione inoltre garantisce la corretta informazione, in linea con le più aggiornate ricerche scientifiche. Altre forme interlocutorie potrebbero rivelarsi sterili chiacchiere.

  1. ALTRE DOMANDE poste da genitori ed operatori al 7° Congresso Internazionale Autism-Europe Lisboa 2003 (selezione a cura di Autism-Europe - rivista LINK n° 39 del gennaio 2004)

  2. Vorrei la vostra opinione sui vari metodi: TEACCH, ABA, CF, SPELL, CAA, ecc., non avendo trovato gran ché nel vostro sito.

La domanda, sia pure nella sua forma che sintetizza molti quesiti simili sinora pervenutici, è posta male, in quanto tali acronimi si riferiscono ad elementi non comparabili; non sono tutti metodi: ad esempio, TEACCH consiste in un "programma", si potrebbe anche definire "approccio": negli USA, dove è nato, è addirittura una "organizzazione di servizi su base statale" (per maggiori chiarimenti vedasi il documento "Approccio TEACCH". Quindi non è un "metodo" né un "trattamento", anche se molti Autori di testi lo dichiarano tale.

Non mi sembra quindi che si debba parlare privilegiando quella o quell'altra sigla, ma di affermare con chiarezza che non esistono metodi efficaci per l'Autismo, anche se qualche genitore ha potuto trarre personale esperienze positiva nell'applicazione. Trattasi pur sempre di risultati su singoli casi. Un progresso duraturo nel tempo è ottenibile mediante la vera riabilitazione che ha come obiettivo finale il raggiungimento dell'indipendenza nella vita adulta.

Lascio quindi ad altri le disquisizioni sulle "teorie" e "linee di pensiero". Personalmente, come genitore, non credo nell'efficacia propagandata da altri "miei pari", anche se non dubito della loro sincerità. Punto invece ad una ricerca che, mediante seri protocolli, porti verso la giusta strada al fine di proteggere i soggetti e le loro famiglie.

Del resto, American Psychological Association, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, American Speech - Language - Hearing Association, American Association on Mental Retardation e Association for Behavior Analysis si sono già espresse, in termini fin troppo chiari, su questo argomento.

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Campagna "Pagare il giusto" promossa da LEDHA

  1. Perché le persone con disabilità chiedono oggi di Pagare il giusto? Cosa c’è di “sbagliato” nella situazione attuale? Perché i familiari delle persone con disabilità ritengono ingiuste le richieste di molti Comuni che chiedono “sempre più soldi per l’accesso ai servizi essenziali”? Perché LEDHA chiede semplicemente ai Comuni di rispettare le leggi esistenti?

Il problema riguarda le richieste che i Comuni fanno ai cittadini in tema di “partecipazione alla spesa dei servizi”. In altre parole si tratta dei contributi che la amministrazioni comunali chiedono ai cittadini che utilizzano servizi di carattere sociale, come ad esempio gli asili nido, le mense scolastiche, il trasporto ecc. Soldi che dovrebbero essere richiesti non per tenere in equilibrio i bilanci comunali ma per fare in modo che le risorse vadano a vantaggio di chi si trova in situazione di maggiore difficoltà.

Per quanto riguarda le persone con disabilità si tratta soprattutto dei contributi richiesti a chi usufruisce essenzialmente dei:

  • servizi di assistenza domiciliare,

  • servizi cosiddetti semiresidenziali, cioè quelli svolgono le loro attività di giorno quali i CDD (Centri Diurni Disabili), i CSE (Centri Socio Educativi) e gli SFA (Servizi di Formazione all’Autonomia)

  • servizi residenziali, ovvero quelle strutture di carattere comunitario dove le persone con disabilità possono abitare e vivere, al di fuori della propria famigli di origine, quali le RSD (Residenze Sanitario assistenziali per Disabili), le CSS (Comunità Socio Sanitarie), CSA (Comunità Socio Assistenziali) come altre di carattere sociale (Microcomunità, appartamenti protetti, Residenze integrate,…).

  1. Cosa succede quando una persona con disabilità richiede di accedere ad uno di questi servizi?

Una volta verificato che il servizio corrisponda alle caratteristiche della persona e la disponibilità di posti, l’Amministrazione Comunale definisce quanti soldi debbano essere versati appunto come “partecipazione alla spesa dei servizi” e qui nascono spesso dei problemi.

Alcuni esempi

Sara è una ragazza con disabilità: ha poco più che 20 anni e vive con la mamma, che ha un reddito di 500 euro al mese. Il suo comune le chiede 375 euro al mese per frequentare il Servizio Formativo all’Autonomia.

Carlo ha poco più di 40 anni: è un uomo con grave disabilità intellettiva che fino a poco tempo fa viveva con i genitori che sono scomparsi da poco. I parenti hanno identificato con il supporto dei servizi comunali una Comunità alloggio dove si pensa possa vivere con soddisfazione. Al momento dell’inserimento viene stabilita una quota di partecipazione alla spesa che viene indirizzata e fatta sottoscrivere dai fratelli, in base ai loro redditi.

Maria ha 60 anni, e una grave disabilità che non le ha impedito di vivere per lungo tempo da sola. Ora la situazione si è aggravata e ha bisogno di assistenza continuativa. A causa dell’età non può più rivolgersi ai servizi per le persone con disabilità. Va quindi a vivere in una Residenza per anziani. Visto che ha un piccolo patrimonio personale il comune di residenza le impone di entrare privatamente, pagando per intero la retta. Si farà carico delle sue necessità solo quando sarà nullatenente.

In genere ogni amministrazione ha regole proprie, definite in un regolamento, che stabilisce criteri oggettivi per stabilire le richieste in base ovviamente dal grado di ricchezza della persona coinvolta: dal 1998 tutti i Comuni dovrebbero utilizzare come strumento di valutazione l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Un mezzo che misura la ricchezza del nucleo familiare prendendo in considerazione sia i redditi che il patrimonio (conti correnti, titoli, case, ecc). L’ISEE stabilisce un valore ed ogni Comune deve definire con proprio regolamento le fasce ISEE grazie alle quali stabilire l’entità del contributo.

Il primo dato che emerge dalle segnalazioni delle persone con disabilità è che ancora oggi in Lombardia vi sono Comuni che non utilizzano l’ISEE come strumento di valutazione adottando altri criteri.

Un successivo decreto nel 2000 ha poi stabilito che per l’accesso ai servizi sociosanitari per le persone con grave disabilità si dovesse fare riferimento al solo ISEE individuale, cioè che non dovessero essere conteggiati i redditi ed i patrimoni dei familiari.

  1. Perché la legge accorda questo che può apparire come un “privilegio” alle persone con disabilità?

Nessun privilegio ma la semplice constatazione che la situazione di vita dei nuclei familiari delle persone con disabilità sia particolare, rispetto al resto della popolazione.

Ancora oggi la dipendenza connessa alla situazione di grave disabilità si indirizza e si svolge all’interno della propria famiglia, Non si tratta solo di un fattore morale o di una dipendenza psicologica ma di un fatto oggettivo con conseguenze rilevanti sulla vita materiale delle famiglia. Le persone con grave disabilità quasi sempre non lavorano e non producono reddito. Inoltre visto che il peso assistenziale ricade sulle spalle delle famiglie queste sono costrette a scelte radicali e permanenti quali ad esempio la rinuncia di uno dei due genitori (in genere la madre) alla professione o alla carriera. Bisogna anche tenere conto che le condizioni di “ordinaria discriminazione” vissute dalle persone con disabilità fanno lievitare i costi ordinari connessi all’educazione di un figlio (trasporti, istruzione, tempo libero e sport) e si prolungano ben oltre la maggiore età fino a durare sostanzialmente per gran parte dell’arco dell’esistenza dei genitori.

La legge che prevede che non debbano essere considerati i redditi ed i patrimoni dei familiari ha solo preso atto che questi si sono già fatti carico - e continueranno a farlo - di gran parte delle spese assistenziali connesse alla situazione di disabilità. In altre parole è sbagliato chiedere altri soldi ai familiari delle persone con disabilità perché questi hanno “già dato” e continueranno a farlo per tutta la loro vita.

Per questo motivo le persone con disabilità, i loro familiari e le persone che condividono il loro impegno quotidiano vivono con crescente insofferenza e indignazione l’atteggiamento di molti operatori e in alcuni casi di funzionari pubblici che ritengono – spesso con arroganza - che “queste famiglie debbano mettersi in testa di pagare” non solo per l’infondatezza dell’affermazione ma per la lontananza e in fondo l’indifferenza che essa esprime verso una condizione di vita – ancora oggi – difficile ed impegnativa.

La situazione in Lombardia è molto varia e complessa e dipende – come già accennato – dalle scelte dei singoli comuni. E’ impossibile oggi offrire una fotografia dettagliata delle scelte spesso molto diverse da loro compiute dai 1546 comuni che compongono la nostra regione.

Anche questo è considerato un fatto discriminatorio, perché è ingiusto che, a seconda del Comune di residenza, persone che vivono situazioni di disabilità e di condizioni economiche equivalenti debbano far fronte a richieste di contribuzione molto diverse fra di loro.

In questa frammentazione di interventi in Lombardia troviamo le scelte le più disparate:

  • è importante innanzitutto sottolineare come un certo numero di amministrazioni comunali abbia scelto virtuosamente di fare proprio ed applicare i contenuti del decreto 130/2000 che ha appunto stabilito il criterio del riferimento al reddito individuale. Una scelta che – per le informazioni in nostro possesso – non ha causato alcun dissesto finanziario per le casse comunali coinvolte.

  • Un numero considerevole di comuni utilizza lo strumento ISEE ma non riconosce la validità del decreto 130/2000 e quindi lo applica all’intero nucleo familiare - Altre amministrazioni comunali pur applicando l’ISEE conteggiano tra i redditi anche la pensione di invalidità e l’assegno di accompagnamento.

  • Altre ancora ampliano ad altri soggetti familiari il criterio di partecipazione alla spesa.

Con la speranza di porre un freno a questo Far-West delle richieste economiche nell’ottobre del 2006 la LEDHA ha gia inviato a tutti i Sindaci della Lombardia un documento – elaborato da un gruppo di lavoro composto da avvocati esperti del settore - che riassumendo l’iter legislativo sulla materia ricordava a tutti gli amministratori:

  • l’obbligatorietà per legge dell’utilizzo dello strumento dell’ISEE, con esplicito riferimento al solo reddito della persona, in caso di situazione di grave disabilità

  • la sostanziale irregolarità delle richieste economiche ai familiari non conviventi, (spesso definiti impropriamente “obbligati per legge”) e del conteggio delle provvidenze assistenziali tra i redditi della persona.

Una iniziativa che ha incontrato l’interesse di molte associazioni territoriali che si sono sentite sostenute nella loro azioni quotidiana di difesa e promozione dei diritti delle persone con disabilità e ha permesso l’apertura di alcuni utili momenti di confronto con gli amministratori comunali interessati ad approfondire la questione.

Nel frattempo sono arrivate le prime sentenze del Tar della Lombardia a seguito dei ricorsi presentati da familiari di persone con disabilità e in un due casi sostenuti dall’ANFFAS di Brescia. In diversi pronunciamenti, sia della sezione di Milano che di quella di Brescia, i giudici hanno dato ragione alle posizioni dei familiari che riprendevano gli argomenti elaborati dalle associazioni.

  1. Ma perché oggi, ad otto anni di distanza dall’emanazione della legge e nonostante le iniziative delle associazioni ed i pronunciamenti della Magistratura il principio del Pagare il giusto non viene ancora applicato da tutti i Comuni?

Per lungo tempo molte amministrazioni comunali non hanno ritenuto di essere obbligate ad applicare il decreto 130/2000 per via della mancata emanazione di un decreto attuativo previsto dalla legge stessa. Molti giuristi – avallati poi dalle sentenze del Tar – già da tempo consideravano questa motivazione molto debole e comunque non sostenibile. Il problema di fondo sembra essere quello delle risorse economiche aggiuntive che l’applicazione sistematica del principio del “Pagare il giusto” richiederebbe alle casse comunali. Una preoccupazione legittima che però a nostro avviso non può continuare a scaricarsi sulle spalle di famiglie già duramente provate anche dal punto di vista economico e materiale.

  1. Perché oggi LEDHA ripropone la campagna “Pagare il giusto”?

LEDHA oggi, in rappresentanza ed insieme ad un vasto numero di associazioni territoriali, chiede a gran voce che questo problema venga affrontato e risolto per tutte le persone con disabilità che vivono in Lombardia.

Una necessità che il manifesto del “Pagare il giusto” (elaborato in questo caso da un gruppo di leader associativi) presentato e diffuso in forma di volantino e locandina, spiega non solo ai sindaci o a chi ricopre incarichi di responsabilità nelle istituzione ma a tutti i cittadini e le organizzazioni sociali.

Le richieste di soldi per accedere ai servizi stanno diventando una delle cause di povertà di molte famiglie e in alcuni casi la motivazione che spinge a rinunciare ad utilizzare servizi essenziali per una decorosa qualità della vita.

Essere una persona con grave disabilità o un suo familiare non può più essere la motivazione per subire situazioni di privazione.

Il disagio delle persone con disabilità non deve essere più considerato un fatto privato, in carico alle famiglie e a qualche organizzazione: è una situazione che riguarda l’insieme della collettività a cui LEDHA chiede oggi di coinvolgersi.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che l’Italia speriamo possa ratificare a breve, definisce la disabilità “risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”.

Oggi le improprie ed illegittime richieste di partecipazione alla spesa dei servizi a carico delle famiglie delle persone con disabilità sono una di quelle “barriere ambientali” che concorrono ad impedire la piena affermazione dei diritti umani delle persone con disabilità.

La Regione Lombardia ha recentemente approvato una legge che riformerà nei prossimi mesi e anni il sistema dei servizi sociali e sociosanitari. Tra le varie cose che la Regione si è impegnata a fare c'è anche la definizione di criteri generali per regolare il concorso alla spesa. Un compito che la Regione dovrà assolvere sentendo anche le Associazioni.

Anche in questa occasione LEDHA ribadirà le sue richieste:

  • che si faccia sempre riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale individuale della persona con grave disabilità che frequenti i servizi socio-sanitari;

  • che si estenda – per analogia di bisogno e prestazione – il principio del riferimento al reddito individuale all’insieme dei servizi socio-assistenziali

  • che nella determinazione dell’ISEE si faccia riferimento ai soli redditi e patrimoni escludendo ogni altra forma di beneficio economico

  • che l’applicazione dell’ISEE per la determinazione della partecipazione alla spesa salvaguardi quote di reddito e patrimoni per garantire la qualità della vita della persona con disabilità

  • che si preveda sempre una progressività nella richiesta di partecipazione ed un’ampia fascia di esenzione.

Pagare il giusto
Campagna a cura di LEDHA
Giugno 2008

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Leggi

  1. Sento spesso parlare di legge 104: dove trovo il testo completo?

Cliccando qui, troverai il testo della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento Ordinario) e successive modificazioni.

  1. Dove trovo la legge 328?

Cliccando qui, troverai il testo della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (Pubblicata in G. U. 13 novembre 2000, n. 265, Supplemento Ordinario).

  1. Come avviene la certificazione dello stato di persona portatrice di handicap?

    L'accertamento dello stato di persona portatrice di handicap:

    • viene effettuato da parte "di uno specialista o di uno psicologo in servizio presso l'Azienda sanitaria", come previsto dall'art. 2 dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento (DPR 24 febbraio 1994), cercando di avviare anche un coinvolgimento della famiglia;

    • consiste nell'individuare il bambino/la bambina a che presenta difficoltà di autonomia e di relazione;

    • permette di predisporre la certificazione di base per usufruire delle provvidenze previste dalle disposizioni di legge e per supportare il percorso scolastico sin dalla Scuola dell'Infanzia attraverso interventi individualizzati (Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Programmazione didattica ed educativa individualizzata), insegnanti di sostegno specializzati a carico dello Stato, eventuale personale per l'assistenza di base, a carico dello Stato, ed assistenti all'autonomia ed alla comunicazione, a carico del Comune.

    Sulla base della certificazione l'Unità Multidisciplinare, prevista dall'art. 3 dell'Atto di Indirizzo (composta dallo specialista della patologia invalidante, dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso l'A.S.L.) redige, ai fini scolastici, la Diagnosi Funzionale, cioè la "descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno handicappato", che contiene "l'anamnesi familiare, gli aspetti clinici (anamnesi fisiologica e patologica, diagnosi clinica), gli aspetti psicosociali (area cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorioprassica, neuropsicologica, autonomia)".

    Il gruppo di lavoro misto composto dall'Unità Multidisciplinare dell'ASL, dai docenti curricolari, dal docente di sostegno e dai genitori dell'alunno, sulla base della Diagnosi Funzionale, redige, "dopo un primo periodo di inserimento scolastico", il Profilo Dinamico Funzionale che costituisce "la descrizione delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell'alunno nei tempi brevi (sei mesi) e medi (due anni)" (d.P.R. 24.02.1994, art. 4).

    I contenuti del Profilo Dinamico Funzionale devono riguardare "l'asse cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, l'autonomia, l'apprendimento".

    Il profilo dinamico funzionale:

    • è soggetto a verifiche in media ogni biennio ("alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, della seconda media, del biennio e del quarto anno superiore") e al suo aggiornamento "alla fine della scuola elementare, media e durante la scuola secondaria superiore";

    • è la base per la redazione del Piano Educativo Individualizzato/Personalizzato, cioè "il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica" (d.P.R. 24.02.1994, articolo 5);

    • è redatto a cura del Gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno, costituito dagli insegnanti curricolari, dal docente di sostegno, dai genitori dell'alunno, dagli operatori impegnati nel caso concreto per conto dell'ASL e del Comune, ed ogni altro professionista coinvolto direttamente;

    • costituisce un impegno da porsi all'inizio di ciascun anno scolastico e deve coordinare i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, ed integrare le attività scolastiche ed extrascolastiche ai fini dell'integrazione. Conseguentemente Programmazione didattica ed educativa individualizzata (di competenza dei docenti di classe e di quello di sostegno), ed il POF sono organizzati, articolati e sviluppati in modo da prevedere la costruzione e la realizzazione di percorsi individualizzati di apprendimento.

  1. Potrei avere qualche informazione pratica sull'amministratore di sostegno (legge 9 gennaio 2004, n. 6)?

Alla pagina  AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO è possibile trovare un commento agli articoli di legge. Inoltre è possibile scaricare il file Guida "Istruzioni per l’uso" della Regione Lombardia edito da Regione Lombardia (Famiglia e Solidarietà Sociale), a cura di LEDHA con la supervisione  dell'Associazione Oltre noi...la vita (ediz. dicembre 2008).

La guida, dopo una breve premessa di natura legale, descrive l'iter del procedimento di richiede la nomina al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministrazione di sostegno, allegando FAC SIMILE ISTANZA; inoltre riporta gli indirizzi in Lombardia degli uffici del Giudice Tutelare (presenti in tutte le sedi di Tribunale).

A differenza degli altri ricorsi, non occorre il patrocinio legale.

In sintesi:

  • Possono ricorrere al Giudice Tutelare: il beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e affini entro il 2°, il tutore, il curatore, il Pubblico ministero ed i responsabili dei servizi sanitari e dei servizi sociali. Chiunque venga a conoscenza di situazioni di grave pregiudizio può fare anche una segnalazione al Pubblico Ministero.

  • Nel ricorso è necessario specificare  le residue capacità del beneficiario, ovvero, quali azioni:

    • è in grado di svolgere in autonomia (es. gestione di piccole somme di denaro, indicando la somma mensile o settimanale);

    • è in grado di compiere con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno (es. scelta di dove trascorrere le vacanze, rapporti con il datore di lavoro ecc). Per questi atti sarà necessaria la firma congiunta.

    • non è in grado di compiere, e quindi devono essere compiute dall'Amministratore di Sostegno in rappresentanza esclusiva del beneficiario (es. consenso informato, riscossione pensione e/o altre entrate, apertura e gestione conto corrente con l'indicazione del massimale di prelievo, pagamento delle rette dell'istituto, affitti, cure mediche, assistenza infermieristica o di badanti, investimenti di eventuali risparmi in titoli, gestione di beni di proprietà del beneficiario come l'affitto di immobili, rapporti con l'autorità tributaria e con altri enti pubblici, ecc.)

  • L'Amministratore viene scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Può essere nominato Amministratore di Sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, un parente entro il quarto grado, i rappresentanti legali di un ente pubblico o di una associazione o fondazione privata (enti di cui al titolo II° c.c.).

  • Non possono essere nominati Amministratori di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

  • Il decreto è sempre modificabile e integrabile, e potrà essere adattato all'occorrenza a nuove necessità del beneficiario. Questo decreto verrà annotato a margine dell'atto integrale di nascita del beneficiario.

Per il compimento degli cosiddetti atti di "straordinaria amministrazione", indicati negli articoli del codice civile n. 372 (investimento di capitali), n. 374 (acquisto di beni diversi dall'ordinaria amministrazione, gestione e riscossione di capitali, accettazione/rinuncia di eredità, stipula di contratti di locazione, promozione di giudizi) e n. 375 (vendita di beni, accensione di ipoteche, operare divisioni compromessi e transazioni) è necessario di volta in volta una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelare può sostituire l'Amministratore di Sostegno se questi compie atti in violazione della legge o non osserva quanto prescritto dal decreto. Può anche dichiarare la cessazione dell'amministrazione perché ne sono venuti meno i presupposti, ad esempio nel caso in cui il beneficiario abbia riacquistato le proprie autonomie, o nel caso in cui le condizioni del beneficiario siano tali da determinare l'avvio del procedimento di interdizione.

  1. Ho figlio di tre anni recentemente riconosciuto affetto da grave disabilità ai sensi della Legge 104. E' vero che posso fruire di aspettativa pagata per 2 anni per poter seguire mio figlio? In caso affermativo, i due anni devono essere consecutivi o possono essere utilizzati in due momenti diversi.

Si tratta del congedo straordinario (aspettativa retribuita) di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, per assistenza familiare in situazione di disabilità grave. Sono concessi due anni nell'intero arco di vita lavorativa, frazionabili anche in mesi o giorni NON consecutivi (intervallati), in relazione alle esigenze. Il periodo di due anni è cumulativo tra i vari familiari aventi diritto (in ordine di priorità: coniuge convivente, genitori anche non conviventi, fratelli/sorelle conviventi, figlio convivente), in modo che per la totalità dei familiari della persona disabile non possano essere concessi più di due anni.

Sottopongo la Circolare INPS n° 41 del 16/3/2009 che riepiloga sinteticamente tali disposizioni, mentre è possibile scaricare la normativa completa cliccando qui).

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Offerte di lavoro e rapporti di collaborazione

  1. E' possibile inviarvi mio curriculum vitae allo scopo di candidarmi per un'eventuale collaborazione?

Allo stato attuale la nostra Associazione è formata da genitori di soggetti autistici con la collaborazione di qualche volontario, né  prevediamo a breve di poter assumere personale o allacciare rapporti di collaborazione retribuiti.

  1. Sto preparando la tesi di laurea sull'autismo. Posso scaricare alcuni testi pubblicati sul vostro sito?

Uno dei principali obiettivi della nostra associazione è quello della diffusione della corretta informazione, pertanto è possibile scaricare o attingere al materiale pubblicato. Invitiamo soltanto a menzionare la fonte di provenienza del documento. Auguri per la Sua attività!

  1. Sono una laureanda e sto lavorando in una ricerca sull'autismo. Potrei mettermi in contatto con i genitori della vostra associazione per sottoporre loro un questionario?

La nostra associazione non fornisce i recapiti dei propri Soci, che sono tuttavia liberi di fornire propri dati ed informazioni ad eventuali richiedenti. L'associazione pertanto potrà inoltrare la Sua richiesta ai singoli Soci che, se interessati, ritorneranno direttamente a Lei i questionari compilati. Ciò vale anche nel caso di questionari anonimi.

  1. Sono una laureanda in ... presso l'Università di .... Sarei interessata a svolgere il tirocinio presso la vostra struttura.

La nostra associazione, formata esclusivamente da volontari, al momento non gestisce in proprio strutture che possano prevedere attività lavorative o comunque che possano essere affiancate da tirocinanti.

  1. Sono laureata in Scienze dell'Educazione e desidero poter lavorare con bambini autistici e di approfondire le mie conoscenze sul tema. Potevate indicarmi quali sono le strutture in Milano e provincia che lavorano in questo campo? Inoltre quali corsi di formazione o specializzazione sono stati attualmente organizzati sul tema dell'autismo?

Per un elenco dei Poli Sperimentali per l'Autismo nel territorio lombardo e per il calendario di Corsi di Formazione e Convegni, rinviamo alla relativa pagina presente in questo sito.

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Provvidenze economiche

  1. A chi rivolgersi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e altri trattamenti economici?

Dal 1° gennaio 2010, sono entrate in vigore le nuove norme previste dall'art. 20 D.L.  1° luglio 2009 n° 78 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del 1° Luglio 2009, convertito con legge n. 102/09). La normativa è stata sintetizzata alla pagina  IL NUOVO SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA' CIVILE di questo sito.

  1. Con quali modalità è possibile incassare la pensione ed altre analoghe provvidenze?

Tutte quelle previste dall'INPS: accredito sul conto corrente postale o bancario (intestato o cointestato col beneficiario delle provvidenze) o in contanti, anche tramite delega. Ogni richiesta di variazione di modalità dovrà essere rivolta all'INPS, mediante apposito modulo messo a disposizione dall'istituto e dagli sportelli postali e bancari.

  1. Quali altre richieste devo indirizzare all'INPS?

Oltre alla già citata domanda di accreditamento della pensione su conto corrente postale o bancario, le principali richieste da inviare all'INPS sono:

  • comunicazioni di variazione di residenza;

  • nomina o sostituzione di tutore o amministratore di sostegno o delegato per la riscossione;

  • richiesta di riemissione dei mandati di pagamento arretrati che non sono stati incassati nel tempo stabilito;

  • denuncia di smarrimento di libretto e richiesta di duplicato.

  1. Quali redditi devo prendere in considerazione per l'ottenimento della provvidenza economica?

Normalmente, solo i redditi personali che siano soggetti a IRPEF. In casi particolari, viene fatta esplicitamente menzione dei redditi da considerare (del solo beneficiario, o in cumulo col coniuge o col nucleo familiare). A titolo esemplificativo: per l'ottenimento della pensione di invalidità civile, restano esclusi dal calcolo del reddito l'indennità di accompagnamento di cui già si fruisce ed i redditi dell'eventuale coniuge.

  1. A quanto ammonta l'attuale indennità di accompagnamento?

Cliccando su TABELLA potrai rilevare l'aggiornata tabella delle provvidenze economiche.

  1. E' vero che, essendo titolare di indennità di accompagnamento, posso chiedere l'esenzione del pagamento del bollo auto?

Si, a determinate condizioni. I casi variano da Regione a Regione, pertanto ci limiteremo a citare la normativa valida per la Lombardia. Hanno diritto all'esenzione:

  • disabili titolari di indennità di accompagnamento (ai sensi delle Leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988)

  • disabili affetti da handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992

  • disabili sensoriali : non vedenti o con residuo di vista inferiore a un decimo in entrambi gli occhi e sordomuti assoluti

  • disabili con ridotta capacità motoria e adattamento del veicolo alla guida (anche cambio automatico) o al trasporto, riscontrabile dalla carta di circolazione

  • disabili pluriamputati

  • famigliari intestatari dell'auto che hanno fiscalmente a carico la persona disabile. Si intende fiscalmente a carico la persona disabile con un reddito complessivo lordo annuo non superiore al limite annualmente stabilito (non si tiene conto dei redditi esenti, come le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili).

L'esenzione spetta per un solo autoveicolo ed è valida finché sussistono le condizioni che danno diritto all'agevolazione. I limiti di cilindrata sono previsti fino a 2000 cc per auto con motore a benzina e fino a 2800 cc con motore diesel.

In caso di vendita o rottamazione dell'auto, occorre darne tempestiva comunicazione allo stesso ufficio a cui è stata presentata la richiesta di esenzione.

modulo di richiesta di esenzione per veicolo intestato a familiare del disabile
modulo di richiesta di esenzione per veicolo intestato al disabile

I moduli per la domanda possono essere anche scaricati dal sito Internet www.tributi.regione.lombardia.it/ nell'area "Tassa automobilistica regionale" ---> "Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica" --> "Modulistica"

I documenti da allegare alla domanda sono:

  • Copia della carta di circolazione, dove devono eventualmente risultare gli adattamenti dell'auto

  • Copia della certificazione sanitaria rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità e, se richiesto, il verbale di riconoscimento dell'handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3

  • Copia del documento di riconoscimento dell'intestatario del veicolo e della persona disabile a carico

  • Copia patente speciale in caso di veicolo adattato alla guida

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della tassa automobilistica.

Eventuali variazioni, in caso di vendita o rottamazione dell'auto, devono essere comunicate entro 30 giorni; in caso di decesso dell'avente diritto occorre darne comunicazione entro 90 giorni. E' sufficiente compilare il modulo di cessazione dell'esenzione del bollo auto e allegare copia del certificato di morte

L'esenzione potrà essere trasferita su un altro veicolo non prima di quattro anni, salvo perdita di possesso o trasferimento di proprietà.

Le richieste possono essere inoltrate:

  • Presso gli uffici provinciali dell'ACI dove, presentando modulo e documenti, si ottiene contestualmente l'esenzione

  • A mano presso le sedi del Protocollo Regionale dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - via Taramelli 20 Milano

  • Con Raccomandata A.R. indirizzata a:

    Regione Lombardia - Struttura Entrate e Tributi
    Via F. Filzi, 22 - 20124 MILANO

Ottenuta l'esenzione dalle tasse automobilistiche, è possibile richiedere il rimborso delle tasse pagate dei tre anni precedenti.

Riferimenti normativi:

  • Circolare Regionale 31 marzo 2004 n. 16 estratto dalla Serie Editoriale Ordinaria del 5 aprile 2004 "Tasse automobilistiche regionali disposizione applicative degli articoli da 38 a 49 della legge regionale 14 luglio 2003 n. 10, come modificato dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5. Abrogazione della Circolare Regionale 13 gennaio 2004 n. 3 pubblicata sul B.U.R.L. SEO del 19 gennaio 2004 n. 4

  • Legge Regionale 14 luglio 2003 n. 10 art. 44 B.U.R.L. 3° Supplemento Straordinario del 17 febbraio 2005 "Riordino delle disposizioni in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali."

Link: www.tributi.regione.lombardia.it/

  1. Sono coniugata in regime di comunione dei beni ed, essendo senza redditi, sono fiscalmente a carico di mio marito. Nell'interesse di mio figlio disabile ho acquistato un'autovettura. Posso usufruire delle agevolazioni fiscali previste?

Indispensabile è la premessa che tutte le agevolazioni sono riconosciute alla persona del disabile o di chi lo ha fiscalmente in carico (art. 8 della legge n. 449/1997). Nel caso concreto:

  • siamo in presenza di:

    • genitori di soggetto disabile che si trovano in regime di comunione dei beni;

    • veicolo, pur acquistato dalla moglie, che rientra nella comunione dei beni e, quindi al 50% è di proprietà del marito;

    • figlio fiscalmente a carico del solo marito in quanto la moglie e senza redditi;

  • l'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riconosce ai soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente alle spese riguardanti i mezzi necessari per la loro locomozione:

  1. ai fini dell'Irpef, la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35 milioni, e con riferimento ad un solo veicolo;

  2. ai fini dell'Iva, l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all'acquisto di detti veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti;

  3. l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche;

  • l'art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso le medesime agevolazioni ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a prescindere dall'adattamento del veicolo.

Pertanto, fermo restando che il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico, le agevolazioni riepilogate ai suddetti punti 1), 2) e 3) non possono essere applicate quando il veicolo è intestato o cointestato a persona diversa da familiare, possessore di reddito, di cui il disabile è fiscalmente a carico. Il principio sottostante infatti è costituito dalla presunzione che una persona fiscalmente a carico di un altro familiare non può fiscalmente mantenere altro familiare.

Inoltre, non viene legalmente accettata la tesi che, essendo il veicolo in comproprietà tra i coniugi, per effetto della comunione dei beni, il padre - avendo fiscalmente a carico il figlio disabile - possa godere almeno del 50% delle agevolazioni ammesse.

  1. Avevo ottenuto la pensione di invalidità, poiché il mio reddito era inferiore al limite allora previsto: negli anni successivi il mio reddito è cresciuto superando detto limite. Perderò la provvidenza?

In sede di accertamento annuale del reddito se l’interessato supera i limiti con introiti destinati ad incidere stabilmente sul proprio reddito personale (redditi da lavoro, nuove pensioni ecc.), le provvidenze economiche, subordinate al limite di reddito,  vengono revocate.

Qualora in futuro il reddito personale dovesse rientrare nei limiti previsti, l’interessato dovrà presentare una nuova domanda a seguito della quale verrà sottoposto a nuova visita ed a nuovo accertamento reddituale. L’obbligo della nuova visita, tuttavia, non dovrebbe sussistere per i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti o di gravi anomalie cromosomiche nonché per i disabili mentali gravi con effetti permanenti.

Se entrambi gli accertamenti saranno positivi, la provvidenza decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.

Se invece, successivamente alla concessione delle provvidenze economiche, l’interessato supera i limiti con introiti destinati a non incidere stabilmente sul proprio reddito personale (liquidazione TFR, arretrati a vario titolo ecc.), le provvidenze economiche vengono soltanto sospese.

Nel caso in cui si supponga che il reddito rientri nei limiti previsti, l’interessato deve presentare istanza per la concessione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a cui ritiene di rientrare nel limiti reddituali. Non verrà sottoposto, in questo caso, a nuova visita di accertamento sanitario.

La nuova provvidenza decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda, cioè dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti reddituali.

  1. Ho avuto già l'accertamento dell'invalidità, con esito positivo. In futuro dovrò essere sottoposto a nuova visita sanitaria per verificare la permanenza della disabilità?

Il comma 7 dell’articolo 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede che “I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità”. In tal senso questi soggetti non dovrebbero nemmeno essere sottoposti alle visite di accertamento previste nelle ipotesi di superamento dei limiti reddituali (vedasi anche le risposte ad altri similari quesiti).

L’INPS, in presenza di patologie gravi e permanenti, si limiterà alla verifica che la posizione reddituale (quando prevista) rientri, per l’anno di competenza, nei limiti fissati dalla normativa, senza richiedere un nuovo accertamento sanitario “al fine di evitare che soggetti affetti da tali patologie, sopportino ulteriori e gravosi disagi per una nuova visita medico-legale sottesa ad accertare la persistenza dei requisiti sanitari”.

  1. Nel 2001 ho ottenuto la pensione di invalidità, ma successivamente il mio reddito ha superato i limiti previsti senza che io provvedessi a darne pronta comunicazione: in tal modo ho percepito impropriamente le rate di pensione successive. Devo restituire tali somme?

Secondo l’articolo 42, comma 5, della legge 24 novembre 2003, n. 326, “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”. Pertanto, per gli importi incassati entro il 23 gennaio 2004 è stata emanata una sorta di “sanatoria” per cui tali ratei non verranno recuperati dall'INPS. Ovviamente le provvidenze attualmente erogate in presenza di superamento dei limiti reddituali saranno sospese.

  1. E' prevista l'indennità di accompagnamento per i minori di età?

Non esistono limiti di età, purché venga certificato che il disabile ha "l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita" (la certificazione medica deve espressamente contenere questa dichiarazione).

Con sentenza della Corte di Cassazione del 17 maggio 2006, n. 11525, è stato ribadito il concetto che "la situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento della L. n. 18 del 1980, ex art. 1, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età; tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano".

  1. La normativa pensionistica e fiscale piuttosto complicata; posso avere un sintetico riepilogo?

Direi che, soprattutto, varia di anno in anno: ecco il motivo per cui è impossibile redigere tabelle riepilogative che possano restare attuali nel tempo.

Pertanto si preferisce orientare alla visita dei rispettivi siti dell'INPS (per le pensioni) e dell'Agenzia delle Entrate (per gli aspetti fiscali).

In questo sito, tuttavia, si potrà ottenere sintetiche informazioni relative:

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Scuola

  1. Sono un insegnante di sostegno, mi piacerebbe disporre di un manualetto che contenga in modo chiaro tutto ciò che debbo fare.

Non esiste un vero decalogo per questo importante ruolo scolastico, che si basa essenzialmente sulla professionalità e sulla propensione di condividere con l'handicap. Tuttavia, cliccando qui potrai scaricare un interessante vademecum che approfondisce tutti gli aspetti legati all'integrazione scolastica, ivi compresa la figura dell'insegnante di sostegno.

  1. Cosa prevede la normativa relativamente ai docenti?

Per rendere effettivo il diritto all'integrazione dell'alunno la normativa prevede, sin dalla legge n. 517/1977, l'impiego di docenti specializzati, assistenti educativi di supporto all'autonomia ed alla comunicazione ed i collaboratori scolastici.

La legge n. 104/92 (art. 13) costituisce la fonte vigente sia in merito alle risorse da utilizzare in campo didattico (i docenti), sia sul fronte dell'assistenza (gli assistenti educativi a carico degli EE.LL. sulla base della legge n. 328/00), mentre la responsabilità dei collaboratori scolastici statali è stata introdotta dal CCNL Scuola 1995 e precisata, con riferimento all'assistenza di base intesa come "ausilio materiale per l'accesso, l'uscita e lo spostamento nei locali scolastici, per l'uso dei servizi igienici e la cura dell'igiene personale", con il CCNL Scuola 2003.

Ai docenti di classe compete una responsabilità diretta nei confronti dell'alunno con handicap, per garantire la cura del percorso didattico individualizzato e l'effettiva integrazione dell'alunno nella classe; essi devono inoltre realizzare un'effettiva integrazione professionale con l'insegnante di sostegno, che, assumendo la contitolarità della classe, oltre ai compiti di coordinamento e di diretto intervento con l'alunno, è corresponsabile delle azioni predisposte per la generalità degli allievi e partecipa a pieno titolo alle attività di programmazione e di valutazione per tutti gli alunni della classe (art. 315 TU art. 10 D.M. n. 80/95, art. 13 D.M. n. 266/97 e succ.).

Le risorse umane aggiuntive (docente di sostegno ed eventuali assistenti educativi) vengono assegnati all'Istituto rispettivamente dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e dal Comune, sulla base delle esigenze emergenti dal PEI; non è prevista invece nessuna assegnazione aggiuntiva di collaboratori scolastici da parte dell'USR.   Con specifico riferimento agli insegnanti di sostegno la Legge Finanziaria per il 1998 n. 449/1997 (art. 40, comma 3) ha fissato, nell'ambito dell'organico provinciale, la quota di un insegnante specializzato "per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia", fatta salva la facoltà per il Direttore Generale dell'USR di autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato per l'assunzione di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni (Legge Finanziaria per il 2003 n. 289/2002, art. 35, comma 7) in presenza di handicap particolarmente gravi o per nuove certificazioni.   L'assegnazione quantitativa dei docenti di sostegno avviene sulla base dell'art. 41 del D.M. n. 331/1998, che richiede all'USR di considerare il "progetto educativo individua le", unitamente alla Diagnosi Funzionale ("bisogni, strategie in rapporto alle risorse complessive della scuola, con previsione programmata della riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno "..."evitando l'assegnazione automatica, di anno in anno,della  11 medesima entità di sostegno"), tenendo conto "dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola", "della necessità di interventi precoci" e "della priorità da attribuire ai progetti caratterizzati dall'interazione scuola-lavoro".   Il D.M. n. 141/1999, sostitutivo dell'art. 10 del D.M. n. 331/1998, relativo a tutti gli ordini di scuola, prevede, in presenza di un alunno con handicap, un numero massimo di alunni per classe oscillante tra 20 e 25, da stabilirsi in ogni singolo caso tenendo conto della gravità dell'handicap, delle situazioni soggettive dell'alunno, nonché delle condizioni organizzative e delle risorse professionali esistenti in ciascuna scuola. La necessità della riduzione numerica a 20 alunni deve essere esplicitata e motivata in rapporto alle esigenze formative dell'alunno ed il progetto articolato d'integrazione deve definire espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, nonché da altro personale della scuola stessa. Ogni classe può accogliere, normalmente, un solo alunno disabile e comunque non più di due, se non gravi e solo in casi residuali.

  1. In che cosa consiste l'assistenza di base nell'istituzione scolastica?

E' l'attività connessa con quella educativa e didattica per concorrere all'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che coinvolga tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo definito nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) che si colloca, ai sensi del DPR 275/1999 all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (POF) che, tra l'altro, indica criteri e modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie, richiamando le connesse responsabilità istituzionali per mettere in campo processi di integrazione di ciascun alunno disabile frequentante la scuola stessa.

A proposito di personale vanno ancora citate le competenze del gruppo di lavoro per l'handicap (GLH), incardinato presso ciascun USR, composto esclusivamente da personale scolastico, con funzioni tecnico-professionali (CC.MM. n. 227/1975, n. 216/1977  e D.M. n. 122/1994), per l'istruttoria delle assegnazioni di personale di competenza dell'USR.   Infine occorre richiamare lo strumento giuridico operativo per facilitare l'intesa e l'assolvimento, da parte delle varie istituzioni, dei compiti specifici: l'Accordo di Programma (Legge n. 142/1990, art. 27; Legge n. 104/92, artt. 13, 39 e 40; D.I. 9.07.1992) che definisce, a livello regionale, provinciale, comunale, le funzioni della Scuola e delle Istituzioni che interagiscono con essa per l'attuazione del processo d'integrazione. Esso è finalizzato alla "programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive" prevedendo gli obiettivi, le modalità, gli interventi finanziari, le risorse disponibili e i compiti di ciascun ente sottoscrittore.


Applicazione in Lombardia del DPCM n. 185, 23 febbraio 2006
(DGR n. 3449, 7 novembre 2006 e Circolare n. 28, 11 dicembre 2006)
“Determinazioni sull’accertamento per l’individuazione dell’alunno con Handicap
ai fini dell’integrazione scolastica"

  1. E’ possibile accedere al Collegio per situazioni diverse dalla prima certificazione?

Si, il passaggio dal collegio è obbligatorio per i bambini di prima individuazione, ma può essere richiesto dalle famiglie anche in altre situazioni, ad esempio:

  • In caso di aggravamento della disabilità.

  • In caso di non riconoscimento della situazione di gravità nella precedente certificazione.

  • In altre situazioni particolari.

  1. Quando ritiene che siano necessari supporti all’integrazione scolastica per alunni di nuova individuazione, la scuola può inviare direttamente le famiglie al Collegio di accertamento dell’Handicap?

No, è necessario che prima venga effettuato un inquadramento diagnostico e una valutazione funzionale specialistica, senza le quali non è possibile valutare le necessità esistenti né accedere al Collegio.

  1. È necessario il passaggio dal Collegio di Accertamento anche per gli alunni che frequentano gli asili nido e le scuole materne comunali?

No, il passaggio dal Collegio di Accertamento avviene obbligatoriamente solo per accedere ai supporti per l’integrazione scolastica previsti nella scuola statale.

I supporti al diritto allo studio nelle scuole non statali vengono prevalentemente garantiti dal Comune di Residenza (assistenti educatori o altre figure analoghe), con modulistica specifica in genere concordata localmente.

  1. Gli alunni disabili che passano dalla scuola materna comunale o privata alla prima elementare statale devono passare dal Collegio di Accertamento?

Si, è come se fosse una prima certificazione poiché è il primo ingresso che effettuano in una scuola statale.

  1. Gli alunni disabili già certificati che passano dalla scuola materna statale alla prima elementare statale devono passare dal Collegio di Accertamento?

No, è un “passaggio di ciclo” a tutti gli effetti: la certificazione è stata già effettuata nella scuola materna e la documentazione è già all’Ufficio Scolastico Provinciale, deve venire passata direttamente dalla scuola materna alla elementare e considerata valida anche per il ciclo successivo.

  1. Cosa succede dei bambini con situazioni sociali critiche che a volte venivano certificati, e che hanno comunque necessità di supporto all’integrazione?

Il supporto all’integrazione scolastica nelle situazioni non di disabilità è di competenza degli Enti Locali.

  1. E’ bene consigliare alle famiglie di aspettare a presentare la domanda di accertamento della disabilità, visto che i Collegi si riuniscono fino a maggio?

No, è meglio presentare la domanda il più in fretta possibile, in modo che il Collegio possa iniziare ad organizzare il lavoro e smaltirlo con più facilità.

  1. Dopo il mese di giugno 2006, è ancora possibile usare la vecchia modulistica per le certificazioni?

No, la vecchia modulistica per l’individuazione dell’alunno quale persona in situazione di handicap non è più valida dall’entrata in vigore del DPCM.

  1. La certificazione diagnostica per accedere al collegio di accertamento può essere fatta da qualunque specialista e in qualunque forma?

No:

  • Può essere effettuata solo da medici specialisti della patologia certificata di strutture pubbliche o accreditate per la branca specialistica della patologia indicata.

  • Deve essere codificata secondo ICD 10 o in subordine ICD9-CM.

  • Deve evidenziare se la patologia è stabilizzata o progressiva e se trattasi di situazione di gravità secondo la L. 104/92

  1. Per effettuare una relazione funzionale sintetica, il servizio pubblico deve effettuare la completa rivalutazione di un utente già valutato da altri?

No, può avvalersi oltre che della singola visita, della documentazione presentata dall’utente, purché tale da consentire di desumere le informazioni necessarie.

  1. La relazione funzionale sintetica è la Diagnosi Funzionale ai sensi della L. 104?

No, benché contenga informazioni in buona parte sovrapponibili. Non si può parlare di DF finché non è stata accertata la disabilità da parte del collegio. Una volta accertata la disabilità, la relazione funzionale sintetica che è stata utilizzata per accedere al collegio può essere riutilizzata per redigere la DF

  1. E’ possibile che il NPI presente nel Collegio sia lo stesso che ha effettuato la certificazione diagnostica e/o la relazione funzionale sintetica con la quale l’utente accede al Collegio?

Si, trattandosi di valutazione collegiale è effettuata congiuntamente dai tre componenti del Collegio, ed in base a linee concordate.

  1. E’ il Collegio che definisce tipologia e quantità dei supporti all’integrazione scolastica?

No, il Collegio accerta la disabilità ed il conseguente diritto soggettivo ad usufruire di supporti per l’integrazione scolastica. E’ il servizio che ha in carico il ragazzo che, in base al risultato dell’accertamento, può indicare/concordare con famiglia e scuola la tipologia dei supporti più opportuni.

  1. E’ il Collegio che redige la DF e dà la consulenza alla scuola?

No, è il servizio che ha in carico il ragazzo.

  1. E’ il servizio pubblico che ha fatto la certificazione diagnostica che redige la DF e dà la consulenza alla scuola?

Si, nel caso il ragazzo sia in carico effettivo e l’indicazione al supporto all’integrazione scolastica sia stata data da lui.

No, se è in carico presso altro servizio, che ha dato l’indicazione alla certificazione, e se la certificazione è avvenuta in base a visita e alla presa di visione di documentazione redatta da altri.

  1. Non passando per il collegio, i passaggi di ciclo richiedono ancora la Diagnosi Funzionale?

Si, le scadenze per l’aggiornamento della Diagnosi Funzionale restano invariate.

  1. Il passaggio dal Collegio va ripetuto ad ogni passaggio di ciclo?

No, il Collegio in base alla situazione funzionale del ragazzo indica i tempi della rivedibilità, che possono essere più brevi del ciclo scolastico, o più lunghi (anche fino al termine dell’obbligo scolastico).

In caso di aggravamento delle condizioni funzionali o di altri giustificati motivi, la famiglia può comunque richiedere una nuova valutazione da parte del collegio prima del termine di rivedibilità.

  1. Cosa succede dopo l’accertamento o al passaggio di ciclo di alunni disabili già certificati?

I servizi che hanno in carico il ragazzo valutano la tipologia di supporti necessari con la famiglia e la scuola e compilano un modulo che indica i bisogni di supporto individuati

  1. È utile che le famiglie presentino qualcosa alla scuola in attesa dell’accertamento di handicap?

Si, può essere utile presentare la fotocopia del modulo di domanda di accertamento, in modo che la scuola abbia agli atti che la domanda è stata presentata e ne possa tenere conto in attesa dell’esito definitivo

  1. L’utente deve essere presente alla visita?

Si, la presenza dell’utente è prevista dalla DGR e necessaria, trattandosi di un accertamento che richiede sia l’analisi della documentazione che la valutazione della sua congruità rispetto al quadro clinico apparente.

  1. Quanti giorni passano tra la visita presso il Collegio di accertamento e il Verbale?

Nessuno. Il verbale viene redatto in conclusione della visita e contestualmente consegnato alla famiglia.


Dal manualetto "Inclusione scolastica"
della collana “I manualetti”, realizzata da “S.A.I.? Anffas in-rete”

Premessa

Il presente “manualetto” ha lo scopo di illustrare come dovrebbe funzionare, secondo il nostro ordinamento giuridico, il sistema di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità, in particolare per gli alunni che presentano una disabilità intellettiva e/o relazionale.

E’ questo un ambito in cui, negli ultimi decenni, Anffas è stata un soggetto propulsivo, suggerendo modifiche epocali e contribuendo a diffondere le buone prassi di applicazione della normativa sull’inclusione scolastica.

Anffas, infatti, ha costituito lo Sportello Nazionale per l’Inclusione Scolastica, impegnato, quotidianamente, a risolvere singoli concreti problemi di funzionamento del sistema, oltre che a diffondere informazioni e buone prassi, anche attraverso i propri referenti locali dislocati in tutto il territorio nazionale.

Uno dei momenti importanti dello Sportello Nazionale per l’Inclusione Scolastica è l’organizzazione del “Seminario Anffas Onlus sull’inclusione scolastica”, appuntamento annuale che sta permettendo, volta per volta, un confronto tra esperti, famiglie ed operatori della scuola su singole e specifiche questioni dell’inclusione degli alunni con disabilità.

I risultati di questi Seminari e l’attività giornaliera dello Sportello offrono la possibilità ad Anffas, anche di alimentare, con sempre nuova linfa, il proprio apporto all’Osservatorio Nazionale per l’integrazione scolastica, organo consultivo del Ministero della Pubblica Istruzione, cui Anffas, insieme a FISH (di cui è aderente) partecipa.

Leggendo il presente lavoro, però, si constaterà come un ruolo fondamentale anche per l’inclusione scolastica deve essere svolto dalla FAMIGLIA dell’alunno con disabilità, che deve contribuire ad evidenziare le necessità dell’alunno, in relazione alla sua particolare e specifica condizione di disabilità, affinché le risposte del sistema scolastico siano effettivamente appropriate e sempre tempestive.

A tal proposito, si ritiene che anche il solo atto dell’iscrizione a scuola di un alunno con disabilità debba essere vissuto con consapevolezza e grande attenzione da parte della famiglia, fornendo alla scuola tutta la documentazione necessaria affinché, poi, questa possa attivare tutte le misure idonee per un efficace sistema di inclusione dell’alunno.

Senza questo iniziale input della famiglia, difficilmente la Scuola potrebbe individuare l’esigenza che siano assegnate delle figure professionali ad hoc per l’alunno, quali l’insegnante di sostegno, l’assistente di base e/o l’assistente specialistico.

Ma anche nell’avvio dell’anno scolastico, la famiglia deve aver cura di evidenziare ogni particolare esigenza dell’alunno, proporre soluzioni alternative, anche per quanto riguarda i programmi da svolgere, che avranno particolare rilevanza anche in sede di valutazione del rendimento alla fine di ogni singolo anno scolastico, oltre che alla fine del I e del II ciclo.

Vi sono, poi, tutta una serie di indicazioni ministeriali su come devono essere vissuti certi momenti particolari della vita scolastica dell’alunno con disabilità, quali le visite di istruzione o la partecipazione, o meno, alle esercitazioni pratiche dell’ora di educazione fisica.

Un’analisi anche su questi momenti della vita scolastica è da considerarsi imprescindibile, ritenendo che questi abbiano una forte valenza, oltre che didattica, anche educativa, essendo spesso anche occasioni di maggior relazione dell’alunno con disabilità con il gruppo classe.

In un periodo in cui si parla di tagli agli insegnanti di sostegno o di carenze economiche degli Enti Locali nell’assicurare i servizi di supporto per una completa inclusione scolastica (vedi trasporto scolastico), si ha, quindi, la necessità di fissare col presente lavoro alcuni punti imprescindibili del sistema, che tutti devono conoscere affinché possano essere fortemente rivendicati.

Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas Onlus

Come attivare il sistema di inclusione scolastica

Iscrizione alla scuola:

Tutti i genitori che vogliono iscrivere un proprio figlio presso un istituto scolastico devono, entro la fine del mese di gennaio, provvedere ad inoltrare presso la segreteria della scuola apposita richiesta di iscrizione per l’anno scolastico da iniziare nel successivo mese di settembre.

I genitori di un bambino con disabilità devono anche presentare 2 ulteriori documenti:

  1. attestazione di alunno in situazione di handicap;

  2. diagnosi funzionale.

Tale documentazione può anche essere integrata dalla segnalazione di particolari necessità del proprio figlio (per es. particolare dieta priva di glutine da utilizzare nella mensa scolastica) e serve a mettere in evidenza i bisogni di quell’alunno, affinché l’istituto scolastico per tempo (quindi, prima dell’inizio dell’anno scolastico di riferimento) provveda ad adottare adeguati interventi e sostegni

N.B. Sarebbe una buona prassi che la famiglia, nella scelta della scuola in cui iscrivere il proprio figlio con disabilità, legga attentamente sia il POF (Piano dell’Offerta Formativa) d’istituto per verificare quali siano, in genere, le modalità previste per un’inclusione di qualità, sia il Progetto di Integrazione d’Istituto, attraverso il quale evidenziare specificamente come la scuola assicuri le attrezzature e l’adeguamento edilizio.

Attestazione di un alunno in situazione di handicap:

E’ il certificato che reca l’indicazione della patologia da cui è affetto l’alunno con la specificazione dell’eventuale carattere di particolare gravità della stessa (può anche essere inserito un termine di rivedibilità dell’accertamento effettuato).

La Commissione deputata a rilasciare tale attestazione è, di regola, la Commissione della ASL che accerta lo stato di handicap ai sensi dell’art. 4 Legge n. 104/1992, salva istituzione di appositi organi collegiali da parte delle Regioni.

L’accertamento è effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della famiglia, affinché la stessa una volta ricevuta l’attestazione, sia in grado di depositarla a scuola in tempo utile.

Diagnosi funzionale:

E’ la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno, redatta dall’Unità Multidisciplinare territoriale (di ASL o di Centro accreditato che abbia in cura il minore), composta da:

  1. medico specialista nella patologia segnalata;

  2. specialista in neuropsichiatria infantile;

  3. terapista della riabilitazione;

  4. operatori sociali in servizio presso l’Unità Sanitaria Locale o in regime di convenzione con la medesima.

Mentre per l’attestazione dello stato di handicap si individua un termine ultimo di 30 giorni per il relativo accertamento, per la diagnosi funzionale si parla solo di tempi utili per la tempestiva predisposizione di tutti gli interventi necessari. Una volta comunicato tale documento alla famiglia, sarà cura di quest’ultima provvedere a depositarlo presso la segreteria della scuola.

Momenti preparatori della scuola per l’accoglienza dell’alunno:

La scuola, ricevuta l’iscrizione, provvede a stabilire in quale sezione debba essere inserito l’alunno con disabilità ed individua se vi sia la necessità dell’assegnazione di un insegnante di sostegno (vedasi oltre, circa la procedura per l’assegnazione dell’alunno con disabilità) o la presenza di un assistente di base o specialistico (si veda oltre, circa la procedura di assegnazione di tali figure all’alunno).

Nella formazione delle classi, occorre tenere presente quanto previsto dal D.M. n. 331/1998 (come modificato dal D.M. 141/1999), in virtù del quale una classe non può essere composta da più di 25 alunni se vi sia uno con disabilità o da più di 20 alunni se ve ne siano due, di cui uno con disabilità grave. Nel caso in cui si superino tali limiti numerici di massimo 2 unità, si dovrebbe provvedere a valutare l’opportunità di uno sdoppiamento delle classi che invece diventa doverosa qualora i limiti vengano superati con più di due unità.

Pertanto, se la famiglia individua una violazione di quanto sopra può inoltrare una diffida ai Dirigenti Scolastici, invitandoli ad osservare le prescrizioni ministeriali. Una copia della diffida potrebbe essere mandata per conoscenza all’Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero della Pubblica Istruzione, intimando un ricorso al TAR per l’annullamento del provvedimento di illegittima formazione della classe.

Sarebbe anche opportuno concordare previamente con l’associazione Anffas Locale territorialmente vicina alcune azioni alternative di concertazione con le Istituzioni preposte.

G.L.H. d’istituto:

Nel frattempo, il c.d. G.L.H. (Gruppo di Lavoro Handicap) d’istituto individua le Linea-Guida per l’accoglienza di tutti gli alunni con disabilità.

Tale Gruppo di Lavoro è composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno già in servizio presso l’Istituto, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti degli alunni (nell’ipotesi di scuola superiore di II grado) e dai rappresentanti degli operatori socio-sanitari.

Tra le linee guida vanno sicuramente inseriti i criteri generali cui i singoli G.L.H. operativi dovranno attenersi nella redazione del P.D.F. e del P.E.I. di ciascun singolo alunno con disabilità che hanno in carico (vedasi oltre).

Il G.L.H. d’istituto ha anche il compito di individuare quale materiale didattico o sussidi (per es. testi in braille) possano essere utili per gli alunni con disabilità, proponendo di deliberarne l’acquisto al consiglio d’istituto.

E’ il gruppo di lavoro che prende in carico il singolo alunno con disabilità, predisponendo, già prima dell’inizio dell’anno scolastico, un’analisi della situazione di partenza (anche in visione degli eventuali sviluppi) e l’individuazione degli interventi didattici, educativi e di supporto che dovranno essere attuati nei confronti dello stesso.

G.L.H. operativo:

Il G.L.H. operativo si compone degli insegnanti del consiglio della classe in cui è inserito l’alunno con disabilità, dell’insegnante di sostegno (se già assegnato), dei genitori dell’alunno, dell’assistente specialistico per l’autonomia o comunicazione e degli operatori socio-sanitari del Distretto Socio-sanitario territoriale e/o quelli che hanno già in carico l’alunno.

Il G.L.H. operativo provvede a redigere sia il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), sia il P.E.I. (Progetto Educativo Individuale), oggi anche detto P.E.P. (Progetto Educativo Personalizzato).

Profilo Dinamico Funzionale:

E’ un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del P.E.I. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire da parte dell’alunno con disabilità.

Analizzando le difficoltà o le potenzialità che si ritiene l’alunno presenterà, si indica il livello di sviluppo che lo stesso potrà avere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni).

L’analisi dei possibili livelli di risposta dell’alunno deve riguardare non solo l’ambito cognitivo, ma anche quello affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico e di autonomia.

Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dal G.L.H. operativo all’inizio della vita scolastica dell’alunno ed aggiornato ogni due anni sempre entro la data del 30 luglio.

Nel caso in cui non sia stato redatto nei tempi, la famiglia potrà inoltrare istanza al Dirigente Scolastico, affinché individui eventuali responsabilità e solleciti la redazione dello stesso.

Progetto Educativo Individuale:

E’ il progetto di vita scolastica” del singolo alunno con disabilità, in cui vengono definiti tutti gli interventi, integrati ed equilibrati tra loro, per la piena realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione dell’alunno Nello specifico, nel P.E.I. vengono individuati per ogni area (cognitiva, affettivo-relazionale, di autonomia, ecc.), gli obiettivi, le strategie operative, le attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti.

Per esempio, nel P.E.I. potrebbe prevedersi, eccezionalmente, di non far seguire, all’alunno con disabilità, alcune ore di lezione alla settimana insieme alla classe, ma di dedicarle ad interventi individualizzati con il proprio insegnante di sostegno, fuori dall’aula.

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.P.C.M. 185/2006, il P.E.I. dovrebbe essere redatto dal G.L.H. operativo entro il 30 luglio di ogni anno.

Ma se questo termine può essere compiutamente rispettato per gli anni successivi al primo dell’inizio di un ciclo scolastico, sembrerebbe, invece, che per l’alunno che non ha ancora frequentato quella scuola debba essere redatto entro il 30 luglio del primo anno solo un primo embrionale piano individualizzato (sulla base della documentazione fornita all’atto dell’iscrizione).

Infatti, solo dopo un primo periodo di osservazione dell’alunno, nelle prime settimane dell’anno scolastico, può compiutamente e con contezza redigersi il P.E.I. definitivo.

In ogni caso, il P.E.I. sarà soggetto a verifiche periodiche (con cadenza al massimo trimestrale), anche per verificare i livelli di risposta dell’alunno ed eventualmente ricalibrarlo.

COME ATTIVARE IL SISTEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Dirigente scolastico:

Oltre ad avanzare la richiesta per gli insegnanti di sostegno, contatta anche gli Enti Locali per l’assegnazione di eventuali assistenti all’autonomia o alla comunicazione e l’attivazione di un adeguato trasporto scolastico.

Nel frattempo, individua tra i collaboratori scolastici anche l’assistente di base.

Insegnante di sostegno

Chi è:

E’ un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l’alunno con disabilità. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica ed all’elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti (art. 315 Dlgs. 297/1994), interessandosi di tutti gli alunni della classe.

Tra l’altro, uno dei principali compiti dell’insegnante di sostegno è anche la cura delle relazioni ed interazioni tra il gruppo classe e l’alunno con disabilità.

N.B. “La responsabilità dell'integrazione dell'alunno disabile e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme" (Circolare Ministeriale 250/85). Anffas, ritiene che sia importante che anche gli operatori socio-sanitari ed i genitori vigilino costantemente ed intervengano, proponendo anche opportuni suggerimenti, circa l’andamento dell’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità.

Assegnazione di insegnante di sostegno:

Il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere, in genere in primavera, al C.S.A. (Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli Studi) l’assegnazione di un adeguato numero di insegnanti di sostegno per i vari alunni iscritti presso il proprio Istituto.

Nello specifico, la richiesta del Dirigente Scolastico, circa l’assegnazione per l’intero istituto, è commisurata a quanto emerso, per ciascun alunno con disabilità iscritto, dalla relativa diagnosi funzionale e da un primo embrionale progetto individualizzato predisposto dal consiglio della classe cui è stato assegnato ciascun alunno (art. 3 comma 2 D.P.C.M. 185/2006).

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, in collaborazione con il G.L.H. d’Istituto e, prima dell’inizio dell’anno scolastico, alla ripartizione di tali risorse tra le classi coinvolte nel processo di inclusione. In tale procedimento lo stesso deve necessariamente considerare le esigenze di ogni singolo alunno con disabilità, così come già rappresentate, mesi prima, agli Uffici Scolastici Provinciali.

Ricorso avverso rigetto assegnazione:

Nel caso in cui non fosse assegnato il sostegno oppure fosse assegnato un numero di ore ritenuto non congruo, la famiglia potrebbe presentare un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, innanzi al Tribunale Ordinario ed avverso l’Istituto Scolastico, il C.S.A. ed il Ministero della Pubblica Istruzione.

Nel ricorso occorrerebbe mettere in evidenza la lesione, grave ed irreparabile (specie per un minore con disabilità in età evolutiva) di un diritto costituzionalmente garantito quale quello dell’istruzione scolastica e la richiesta di un’ordinanza d’urgenza di assegnazione del sostegno, così come già domandato.

Assistente di base

Chi è:

E’ un collaboratore scolastico (bidello) che fornisce assistenza all’alunno con disabilità che ne abbia necessità negli spostamenti all’interno e all’esterno del plesso scolastico, oltre che l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.

Il collaboratore scolastico per svolgere questa mansione deve aver frequentato un corso di formazione e ricevere un incentivo economico (art. 50 C.C.N.L. comparto scuola, siglato il 29/11/2007).

La nota MIUR n. 3390 del 2001 riporta, nell’allegato 2, i minimi standard che devono avere i corsi di formazione frequentati dai collaboratori (per es. si parla di un minimo di 40 ore di formazione).

Assegnazione:

Il Dirigente scolastico designa tra il personale A.T.A., il collaboratore scolastico che dovrebbe essere assegnato all’alunno con disabilità.

Tale designazione spetta al Dirigente Scolastico, in quanto rientrante nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento.

Tra l’altro, si dovrà preferire un assistente di base di pari sesso rispetto all’alunno con disabilità, anche in virtù delle delicate mansioni di cura personale che il primo compie.

Mancata assegnazione dell’assistente di base:

Nel caso in cui venga negata l’assistenza materiale, è possibile diffidare con raccomandata a/r il dirigente scolastico affinché garantisca tale diritto, pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Assistente Specialistico

Assistente per l’autonomia o per la comunicazione:

E’ quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste l’alunno con disabilità nei problemi di comunicazione o di autonomia, aiutandolo, in quest’ultimo caso, a sviluppare e migliorare alcune sue capacità funzionali.

N.B. Non esiste alcuna fonte normativa che specifichi in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli o i requisiti soggettivi per poter svolgere il compito di assistente scolastico specialistico per l'autonomia o per la comunicazione, limitandosi la legge n. 104/92 a prevedere in maniera generica che il personale sia "appositamente qualificato" (art. 8) e "specificamente formato" (art.9).

Sicuramente, gli Enti Locali (tenuti ad assicurare l’assistenza specialistica), in un eventuale bando per un affidamento del servizio, non possono prescindere da certi requisiti minimi, quali la maggiore età ed il conseguimento di almeno un titolo di scuola secondaria superiore. Al tempo stesso, per svolgere le mansioni di assistente per la comunicazione occorrerebbe essere almeno in possesso di idonei titoli attestanti la conoscenza del linguaggio LIS (lingua italiana dei segni).

Anffas ritiene che se si parla di personale “specificamente” formato, occorrerebbe un titolo quale, per es. la laurea in scienze dell'educazione (indirizzo educatore professionale o educatore professionale extra-scolastico) o altro titolo equipollente, stante la funzione educativa che bisognerebbe ricoprire.

Alcune Associazioni Locali Anffas Onlus, d’accordo con la Provincia di riferimento, organizzano corsi di formazione per gli assistenti specialistici, avvalendosi di adeguato personale docente.

Come ottenerlo:

Il Dirigente Scolastico deve richiedere, su sollecitazione della famiglia, l’assistente all’Ente Locale, intorno ai mesi di giugno/luglio, affinché si possa predisporre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione di adeguato personale.

In particolare, il Dirigente dovrà effettuare la richiesta nei confronti del Comune, ad eccezione dell’assistenza da svolgere presso istituti di scuola secondaria di II grado (per intenderci, scuola superiore), essendo questa di competenza delle Province (art. 139 Dlgs 112/1998).

In caso di mancata assegnazione:

Nel caso in cui l’assistente specialistico non venga assegnato la famiglia dell’alunno con disabilità potrà diffidare il Dirigente Scolastico (se, nonostante la sollecitazione da parte della stessa, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta) o l’Ente Locale (qualora la richiesta sia stata inoltrata ed adeguatamente motivata da parte del Dirigente scolastico).

Nel caso anche la diffida non sortisca effetto, la famiglia può attivare un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, avverso il Dirigente Scolastico o l’Ente Locale, per veder assegnato dall’Autorità Giudiziaria adìta un assistente specialistico.

Trasporto Scolastico

Modalità del Trasporto:

ll trasporto dall’abitazione dell’alunno alla scuola, e viceversa, è un diritto di ogni alunno con disabilità, che deve essere garantito dall’Ente Locale ed essere effettuato con un mezzo idoneo (per es. dotato di elevatore per carrozzine), assicurando, oltre alla figura dell’autista, anche quella di un accompagnatore.

Infatti, vi potrebbero essere degli alunni che presentano delle disabilità tali da poter avere crisi repentine ed imprevedibili che non possono essere controllate tempestivamente da colui che, nel frattempo, sia impegnato alla guida del mezzo di trasporto.

Il trasporto scolastico, essendo un servizio di supporto all’esercizio di un diritto/dovere quale quello dell’istruzione, è gratuito (vedasi sentenza del Consiglio di Stato n. 2361 del 20/05/2008).

Come richiederlo:

Solitamente la famiglia dell’alunno con disabilità deve segnalare, al momento dell’iscrizione, l’esigenza di usufruire di un servizio di trasporto scolastico, affinché, poi, il Dirigente Scolastico si attivi nei confronti dell’Ente Locale perché questo venga erogato.

In alcuni Comuni, invece, la richiesta del trasporto deve essere presentata dalla famiglia direttamente all’Ente Locale, in base ad appositi avvisi pubblici che, mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico, vengono affissi lungo le pubbliche vie.

L’Ente Locale competente ad erogare il servizio di trasporto scolastico è il Comune, ad eccezione del trasporto da/verso una scuola superiore di II grado, per la quale dovrebbe essere competente la Provincia (art. 139 Dlgs 112/1998), salva diversa determinazione regionale in merito.

In caso di mancata attivazione:

La famiglia diffida l’Ente Locale e, nel caso dovesse persistere l’inerzia dell’Ente o il rigetto esplicito, può, di norma, attivare un ricorso avverso il silenzio-rifiuto (o il rifiuto esplicito), entro 60 giorni dal consolidarsi del rifiuto (espresso o tacito), innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, territorialmente competente (sentenza già citata del Consiglio di Stato n. 2361/08). Non si nasconde che alcuni hanno attivato un ricorso d’urgenza innanzi al Giudice Civile, piuttosto che al TAR, riscontrando un ugual successo in termini di ordinanza per l’attivazione del servizio di trasporto scolastico.

Programmi Differenziati e Esami Conclusivi

Programmi differenziati:

E’ utile riportare uno stralcio dell’art. 15 dell’Ordinanza Ministeriale 90 del 2001 che prevede:

“Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato........................Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.........................Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata.

In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13.”

N.B. Il perseguimento di obiettivi differenti da quelli ministeriali dovrebbe essere previsto già nel P.E.I., alla cui stesura la famiglia è chiamata a collaborare, fornendo tutte le osservazioni ed i suggerimenti utili anche a tale tipo di valutazione. Si ricorda, infatti, che la famiglia partecipa al G.L.H. operativo e deve sottoscrivere, se condiviso, il P.E.I..

Esami di conclusione del I ciclo:

Secondo la Circolare Ministeriale n. 32 del 14/03/2008, l’alunno con disabilità, che abbia seguito programmi differenziati, per conseguire la licenza media dovrebbe comprovare, anche attraverso prove differenziate, quanto meno il raggiungimento dei progressi auspicati attraverso il P.D.F. e programmati nel P.E.I.

Non occorre, invece, il raggiungimento dei livelli ministerialmente ritenuti sufficienti per il conseguimento della licenza media da parte di tutti gli alunni.

A tale considerazione si è portati anche in virtù di quanto previsto dall’art. 11 dell’O.M. 90/01, che, a proposito della valutazione degli “alunni in situazione di handicap”, al fine del conseguimento del diploma di licenza media, richiede che il giudizio, positivo o negativo, s’incentri sul progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

Pertanto, solo nel caso in cui anche le prove differenziate non portino ad accertare i miglioramenti in linea con gli interventi educativo – didattici attuati in base al P.E.I., all’alunno verrà rilasciato solo un attestato dei crediti formativi acquisiti, utile per l’iscrizione agli istituti di istruzione secondaria superiore, ma non già all’accesso ad alcune licenze per lavorare o alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Esami di conclusione del II ciclo:

A differenza dell’esame di stato a conclusione del I ciclo di istruzione, gli alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato durante il II ciclo di istruzione e sono stati valutati dal consiglio di classe relativamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, ma sempre e solo al fine del perseguimento di un attestato di frequenza” comprovante le competenze e le abilità raggiunte, che non è, però, equivalente al diploma di stato e che quindi non consente l’accesso agli studi universitari ed alle professioni per le quali il diploma sia richiesto.

Tuttavia, il possesso dell’attestato di frequenza, può consentire un migliore profilo socio-lavorativo utile ai fini dell’iscrizione nelle liste del collocamento mirato presso i Centri Provinciali per l’Impiego.

Visite guidate e viaggi di istruzione

Diritto a partecipare:

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione costituiscono un momento fondamentale dello sviluppo didattico ed educativo di tutti alunni, compresi, quindi, anche quelli con disabilità. Occorrono, però, adeguati accorgimenti affinchè sia reso concreto il diritto dell’alunno con disabilità a parteciparvi e non si configuri quindi una vera e propria discriminazione indiretta con conseguente possibilità di adìre il Giudice Ordinario anche attraverso il nuovo procedimento giudiziario avverso le discriminazioni introdotto dalla Legge n. 67/06.

Addirittura, nel caso in cui a priori venga negata la partecipazione dell’alunno con disabilità può configurarsi l’ipotesi di una discriminazione diretta.

Accompagnatore:

La Circolare Ministeriale n. 253/1991 prevede che “Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni.”

N.B. Molte scuole chiedono ai genitori dell’alunno con disabilità di accompagnarlo in gita o in visita, ritenendo in tal maniera di dover essere esonerati dall’incaricare un docente accompagnatore ad hoc. Occorre, però, far presente che la Circolare ministeriale n. 291 del 14/10/1992 precisa al punto 8.7 che l’incarico di accompagnatore debba “istituzionalmente” spettare ai docenti, proprio perché si tiene conto della valenza soprattutto didattica del viaggio. Infatti, la funzione del docente, a differenza di quella di un eventuale genitore, deve mirare non solo ad assicurare l’incolumità degli alunni, ma anche ad attivare e sviluppare le capacità di relazione ed interazione del gruppo-classe con l’alunno con disabilità. In tal senso, sarebbe preferibile che il docente accompagnatore fosse proprio l’insegnante di sostegno che lo segue nel corso dell’anno scolastico.

Ulteriori accorgimenti:

Nell’organizzazione del viaggio o della visita, l’Istituto scolastico dovrà tener conto dell’esigenze dell’alunno con disabilità partecipante. Per esempio, prevedere di utilizzare un mezzo di trasporto accessibile all’alunno, se con disabilità motoria. Inoltre, lo stesso Schema di Capitolato d’oneri, allegato alla Nota Ministeriale n. 645/2002 (che gli Istituti Scolastici e le Agenzie di Viaggio dovrebbero seguire nella stipula del pacchetto di viaggio) prevede che:

“..a) l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".

Reazioni a disservizi:

Nei confronti dell’eventuale disservizio dell’Agenzia Turistica o degli operatori (albergatori o altri), di cui la stessa si è avvalsa, si può, oltre che agire giudizialmente per l’eventuale richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non, anche attivare una segnalazione negativa affinchè tutte le altre istituzioni scolastiche ne tengano conto nell’organizzazione di iniziative future, semmai evitando di avvalersi dei servizi di quegli operatori.

La circolare ministeriale n. 253/1991 così prevede al punto 8.5:

“I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guida, con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o dalla ditta di trasporto.

La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all’Ufficio Scolastico Provinciale il quale, ove noti che in più occasioni di una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalarla alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell’organizzazione delle iniziative future.”

Esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica

Cosa prevede la legge:

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 febbraio 1958 n. 88, l’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Però, nell’art. 3 della stessa legge si prevede:

“Il capo d’Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.”

L’esonero come extremia ratio:

Occorre tener presente che deve valutarsi attentamente l’esonero in questione specie se totale, potendosi spesso rilevare anche attività pratiche in cui possano essere coinvolti sia gli alunni normodotati che coloro che presentano delle disabilità. Per esempio, attraverso il principio del c.d. “tandem”, in cui tra gli allievi si pongono in essere dei meccanismi di compensazione tra diverse abilità e stimoli attrattivi.

Precisazioni:

La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n. 216 Prot. n. 1771/A disciplinante l’ “Esonero dalle lezioni di educazioni fisica ex art. 3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88” precisa circa la domanda di esonero: “Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l’alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l’attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell’organizzazione dell’attività.”

Valutazione degli alunni esonerati:

La circolare 06/06/1995 Prot. n. 1702/A2 ha anche precisato che: “ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati da alcune o da tutte le esercitazioni relative, esso potrà ben valutarli sul piano delle conoscenze teoriche acquisite”.

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Soci

  1. Sono un familiare di un ragazzo con autismo e vorrei diventare Socio di ANGSA Lombardia onlus: come posso fare?

Chiunque, privato od organizzazione può diventare nostro Socio. Nella pagina web Modalità di iscrizione sono elencate le varie procedure per comunicare i propri dati, dandone il consenso per il loro trattamento, versare la quota associativa annuale.

E' inoltre possibile richiamare il testo dello Statuto, che è bene leggere prima di associarsi.

  1. Non ho alcun legame di parentela con i soggetti autistici, posso comunque iscrivermi all'associazione ritenendo giuste le sue cause?

Anche chi non è parente di persone affette da autismo può diventare nostro Socio, che in questo caso viene denominato "sostenitore":

  • con diritti e doveri identici ai Soci ordinari;

  • con versamento della quota associativa minima pari a quella prevista per i Soci ordinari, salvo che il Socio sostenitore non desideri versare una quota maggiorata, a propria discrezione, a sostegno delle attività dell'associazione.

Per maggior dettagli vedasi pagina web Modalità di iscrizione.

  1. Mi sono iscritto nel luglio del 2005: quando dovrò effettuare il rinnovo per il 2006?

La quota associativa, anche se versata in luglio, copre il periodo 1° gennaio - 31 dicembre del 2005. Pertanto il rinnovo annuale deve essere effettuato entro la fine anno 2005; è tuttavia ammesso il versamento della quota entro il 28 febbraio del 2006, considerati i tempi tecnici per la ricezione degli accrediti da parte di banca o posta.

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  1. Come visitatore di questo sito sono deluso in quanto non ho trovato l'argomento che cercavo ed, inoltre, non condivido alcuni temi trattati.

Come gestore prendo atto, rispettando la Sua opinione. Avrei, peraltro, preferito che fosse stato indicato il modello di web desiderato: notizie non controllate o non aggiornate oppure tesi non avallate dalla ricerca mondiale? Riconosco che è un sito... spartano, povero di grafica e creatività, ma ha il coraggio di proporre temi liberi da ogni condizionamento, ad esclusivo vantaggio dei nostri figli. Gli articoli pubblicati sono liberi da ogni censura, ovviamente nei limiti dell'accettabile.

  1. Alcuni links di altri siti Internet, da voi citati, conducono a pagine inesistenti. Come mai?

La pubblicazione nella pagina LINKS di collegamenti ad altri siti è preceduta da un controllo sull'esattezza del relativo percorso di accesso. Può succedere che questo in futuro non funziona, temporaneamente (causa indisponibilità del server) o definitivamente (sito cessato o indirizzo modificato): se non viene data specifica notizia al webmaster di ANGSA Lombardia onlus, tali links non vengono depennati o corretti. E' prevista peraltro una revisione periodica (ad ampia scadenza) di tali indirizzi web: quelli che presentano anomalie per  molto tempo vengono radiati.

  1. Spesso, collegati alle vostre pagine esistono molti documenti che è possibile scaricare. Tuttavia non riesco a reperire quelli che espressamente mi interessano. Esiste la possibilità per rilevarli con facilità?

Certamente: oltre alla funzione "ricerca", per trovare particolari argomenti, la Home Page di ingresso al sito riporta un sommario col termine "Downloads": questo link rimanda ad indice (in ordine alfabetico) di tutti i documenti scaricabili dal sito. Verifichi se esiste quello di Suo gradimento e lo selezioni per avviare istantaneamente lo scaricamento nel Suo computer. Dopo tale operazione il relativo file potrà essere salvato, aperto, letto ed eventualmente stampato.

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Aggiornato al 11/08/2010

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