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Sintesi delle principali norme relative alle provvidenze

PREMESSA

ANGSA Lombardia, su richiesta di quanti volessero avere informazioni sulla concessione delle provvidenze concesse dagli enti pubblici, ha deciso di fornirne una sintesi senza esaurire le tematiche, ampie ed in continua evoluzione.

L'obiettivo è pertanto quello di voler fornire un primo orientamento, differenziando i relativi provvedimenti, precisandone caratteristiche, entità e competenze, puntando maggiormente alla correttezza ed all'aggiornamento delle notizie.

Per maggiori dettagli, è possibile effettuare ricerche su siti specifici (ve ne sono molti, pubblici e privati) che trattano l'argomento in profondità e con competenza. Alcuni di essi vengono segnalati anche alla pagina LINKS di questo sito.

Vedasi anche le pagine:

Risposte a frequenti domande

IL NUOVO SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA' CIVILE (dal 1° gennaio 2010)

Circolare INPS del 2 febbraio 2012, n. 10 - Rinnovo delle pensioni per l’anno 2012 ed attività correlate

Le prestazioni a favore degli invalidi civili - (aggiornamento 29 gennaio 2011)

LE VERIFICHE REDDITUALI (aggiornamento ottobre 2011)

Le provvidenze economiche

Adeguamento, per l'anno 2011, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità
nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse

(Allegato n° 2 alla Circolare del 2 febbraio 2012, n. 10 dell'INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni)

 

Età

Invalidità riconosciuta

Limite di reddito annuo personale

Requisiti dei beneficiari

Importo

Incompatibilità
/Compatibilità

Domanda

Assegno mensile di assistenza

18-65 anni

(dopo il 65° anno l'assegno mensile di assistenza e la pensione di inabilità vengono trasformati in pensione sociale)

74-100%

euro 4.596,02

(al fine della determinazione del reddito non devono essere considerate le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione con le relative indennità accessorie, le rendite INAIL e gli assegni dell'INAIL per l'assistenza personale continuativa ecc.)

Non svolgere attività lavorativa.

Entro il 30 giugno di ogni anno, gli invalidi  devono dichiarare all'INPS che non dispongono di redditi superiori ai limiti indicati.

Per dettagli scaricare l'allegata guida.

euro 267,57
x 13 mensilità (*)

Incompatibile con altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (INPS, ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

Procedura on line  tramite il  medico curante o sanitario abilitato, come meglio specificato alla pagina
IL NUOVO SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA' CIVILE

Pensione di inabilità

100% permanenti

euro 15.627,22

Compatibile con l'indennità di accompagnamento.

Indennità di accompagnamento

Qualsiasi età
In particolare la Corte di Cassazione ha ribadito che l'indennità spetta anche al minore di età purché "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

100%

nessuno

Non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita tipici dell'età, abbisognano di un'assistenza continua.

Inoltre non deve essere ricoverato in istituto, o reparto di lungo-degenza, con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico). La permanenza di questo requisito deve essere confermata ogni anno, entro il 31 marzo.
(nota n° 1)

euro 492,97
x 12 mensilità.

Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Incompatibile con erogazioni per cause di servizio, lavoro o guerra
e con indennità di frequenza (invalidi minorenni).

Compatibile con svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma e con la titolarità di una patente speciale.

Procedura on line  tramite il  medico curante o sanitario abilitato, come meglio specificato alla pagina
IL NUOVO SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA' CIVILE.

La certificazione medica deve comprova la minorazione o menomazione con diagnosi chiara, precisa e con l'espressa attestazione che il richiedente è "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

Indennità di frequenza

fino a 18 anni

Difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore e che per la loro menomazione debbano fare ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.

euro 4.596,02

Frequenza a scuola materna, scuola d'obbligo, centro ambulatoriale, centro diurno, centro di riabilitazione, centro di formazione professionale, centro occupazionale, corso di addestramento.

euro 267,57
x ogni mese di frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi, senza la tredicesima mensilità.

Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio del trattamento riabilitativo, oppure dall'inizio del corso scolastico o di addestramento professionale se l'interessato è già in possesso del riconoscimento del suo stato di invalidità.
In caso contrario l'indennità decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda di riconoscimento.
L'indennità termina con il mese successivo a quello della cessazione della frequenza.(*)

Incompatibile con indennità di accompagnamento e con indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

L'interessato non deve essere ricoverato in Istituti con retta a carico di Enti Pubblici.

Procedura on line  tramite il  medico curante o sanitario abilitato, come meglio specificato alla pagina IL NUOVO SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA' CIVILE.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del minore ed allegare un certificato medico  e un certificato di iscrizione alla scuola o di frequenza al centro riabilitativo.
Quando sarà riconosciuta l'invalidità, presentare  domanda di indennità allegando fotocopia del riconoscimento, certificato di frequenza e dichiarazione sulla propria situazione reddituale.

La domanda deve essere ripresentata all'inizio di ogni anno scolastico o del trattamento riabilitativo.

(*) agli invalidi civili,  di  pensione,  di  assegno  di  invalidità o di indennità  mensile  di  frequenza di età inferiore a 65 anni, è concessa una maggiorazione di  euro 10,33 mensili, per tredici mensilità, a condizione che non possiedano  né  redditi  propri  di  importo pari o superiore ad euro 5.711,29. 

né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed  effettivamente  separato,  per un importo pari o superiore ad euro 11.958,18.

LA PENSIONE AI SUPERSTITI (indiretta e di reversibilità)

E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato (pensione indiretta) o pensionato (pensione di reversibilità), spetta ai componenti del suo nucleo familiare, tra i quali i figli di qualunque età che risultino inabili al lavoro ed a carico del defunto.

Dettagliate ed aggiornate informazioni si possono ottenere presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Nota

Dichiarazioni di responsabilità richieste ai titolari di prestazioni assistenziali

Per accertare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali, viene chiesto di rilasciare una dichiarazione di responsabilità (vedere facsimile).

La richiesta viene inviata:

  • agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che, ai sensi dell’art. 1,comma 35 della legge n.247/2007, sono tenuti a presentare ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (Mod. ICLAV);

  • agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto (Mod. ICRIC);

  • agli invalidi civili titolari di indennità di frequenza (fascia 47,49, 50) per la dichiarazione di responsabilità relativa alla eventuale sussistenza di uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione, ai sensi di quanto previsto dall’art.3 della legge n.289/1990, (Mod. ICRIC);

  • ai titolari di pensione sociale e assegno sociale per la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno sociale anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto (Mod. ACC.ASPS).
    Nei casi di ricovero con retta a parziale o totale carico di enti pubblici va allegata la documentazione rilasciata dall’istituto o comunità di ricovero che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico degli enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari.

Gli interessati:

  • restituiranno le dichiarazioni ai CAF, che rileveranno le informazioni richieste utilizzando un codice a barre per ciascuna tipologia di modello.

  • oppure potranno comunicare le informazioni richieste collegandosi direttamente sul sito www.inps.it, nella sezione on line, utilizzando il codice PIN (Personal Identification Number).

Particolarità per i modd. ICLAV e ICRIC. In caso di disabilità intellettiva o psichica non va resa alcuna dichiarazione ma, ai sensi dell’art.1 co. 254 della legge n. 662/1996, deve essere presentato un certificato medico recante l’indicazione delle patologie. Tale certificazione vale per l'intera esistenza.

Inoltre non vengono richieste le dichiarazioni ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno già presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996, per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.

 

Aggiornato al 03/02/2012

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