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 IL NUOVO SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA' CIVILE

(art. 20 D.L.  1° luglio 2009 n° 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 150 del 1° Luglio 2009, convertito con legge n. 102/09)

Circolare INPS n° 131 del 28/12/2009

Con tale articolo, cui ha fatto seguito la Determinazione del Commissario straordinario dell’INPS n. 189/09 è stato riformato il sistema di riconoscimento dell’invalidità civile e della situazione di handicap e disabilità.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli accertamenti medico-legali sono effettuati dalle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali (ASL) così come attualmente composte, con l’ulteriore integrazione di un medico dell’INPS, quale membro effettivo.

L’accertamento definitivo spetta comunque all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Alla conferenza Stato–Regioni è affidato il compito di definire le modalità riguardanti la concessione dei trattamenti economici.

 

Procedimento amministrativo per l’accertamento medico–legale dell’invalidità civile, della situazione i handicap e disabilità.

Il procedimento di accertamento dell’invalidità civile, handicap o disabilità, inizia ufficialmente con l'inoltro del certificato medico contenente la descrizione delle patologie che giustificano la richiesta di beneficio. Tale inoltro deve essere effettuato direttamente da Sanitario:

L’interessato, in caso di procedura avviata dal Sanitario:

Le domande, che devono essere comunque presentate in via telematica, potranno essere presentate sia dall'interessato, sia da associazioni di categoria, patronati ed altri soggetti abilitati, congiuntamente o successivamente all’inoltro del certificato medico, ma non oltre il termine di trenta giorni (dalla data del certificato), pena la decadenza della procedura.

Unitamente alla domanda amministrativa dovrà essere presentato, sempre in via telematica, il mandato di assistenza che il soggetto interessato conferisce all’associazione abilitata e l’autorizzazione specifica al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla gestione della pratica in via amministrativa, nonché l’elezione del domicilio presso la stessa per ricevere notizie del procedimento, copia dei verbali di accertamento medico-legale e dei provvedimenti di concessione dei benefici economici e non.

All’atto della presentazione della domanda, l’INPS comunicherà la data della visita.

L’interessato, attraverso l’associazione potrà comunicare le sue esigenze circa l’espletamento della visita in determinati giorni e chiedere la modifica della data comunicata dall’INPS sulla base della programmazione effettuata dalle ASL, nonché richiedere visita domiciliare previo inoltro (sempre in via telematica) di un certificato medico attestante la sua in trasportabilità.

Per le patologie oncologiche resta fermo l’obbligo di convocazione entro 15 giorni dall’inoltro dell’istanza di accertamento.

Le Associazioni dovranno osservare particolare attenzione sia all’inoltro della domanda tempestivamente entro i trenta giorni dal rilascio della certificazione medica, sia in ordine alla gestione delle varie fasi della procedura, qualora siano state indicate quali mandatarie e domiciliatarie da parte dei soggetti interessati.

All’atto della visita potrà essere presentata, a supporto del beneficio richiesto, l’ulteriore documentazione cartacea medica in possesso.

L’accertamento sanitario potrà concludersi con un giudizio medico legale espresso all’unanimità o a maggioranza dei componenti della Commissione.

In caso di giudizio espresso all'unanimità:

Nel caso di giudizio espresso a maggioranza, positivo o negativo che sia, gli atti sono rimessi dalla Commissione di prima istanza al Centro Medico Legale dell’INPS provinciale competente, dove il responsabile del servizio procederà, entro dieci giorni dalla trasmissione, a validare il verbale o a richiedere una nuova visita da concludersi entro venti giorni;

Nel caso in cui il responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS disponga una nuova visita, questa sarà affidata ad una Commissione in cui saranno presenti un medico dell’INPS con funzioni di Presidente, un medico di categoria (ANMIC), un operatore sociale in caso di accertamento dell’handicap. L’interessato potrà farsi assistere da un Medico di fiducia.

Effettuato l’accertamento, l’INPS procederà secondo quanto già innanzi indicato per le ipotesi di verbali di accoglimento o di rigetto dell’istanza.

E’ prevista una ulteriore verifica ordinaria da parte della Commissione medica superiore rispetto ai verbali definiti dalle Commissioni ASL all’unanimità in prima istanza, in ragione del 2-5% annui.

La concessione (o diniego) del beneficio dovrà avvenire entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

 

Sistema di verifiche straordinarie

Per l’anno 2010, è previsto un controllo straordinario da parte dell’INPS che riguarderà 100.000 invalidi. Pur essendo stati delineati alcun aspetti nella determinazione del Commissario straordinario dell’INPS n. 189 del 20 ottobre 2009,la materia sarà oggetto di disciplina nella finanziaria per il 2010.

 

Contenzioso giurisdizionale

Il ricorso giurisdizionale deve essere presentato entro sei mesi dalla comunicazione del verbale all’interessato o all’Associazione. L’INPS è il solo soggetto legittimato passivo nei giudizi di invalidità civile e di riconoscimento dell’handicap e li atti processuali dovranno essere notificati solo presso le sue sedi provinciali territorialmente competenti.

All’atto della visita disposta dal Giudice: è obbligatoria (pena la nullità) la presenza del medico INPS, mentre l’interessato potrà farsi assistere da un proprio medico di fiducia.


Alcuni aspetti del nuovo sistema, andato in vigore il 1° gennaio 2010,
potranno subire variazioni o precisazioni da parte dell’INPS con circolari di prossima emanazione.

Aggiornato al 28/02/2011

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